Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

L'esclusiva pratica del fitness da parte dell'associazione potrebbe invero "non essere ben vista" dai verificatori. Nonostante ormai si cerchi di accogliere un concetto ampio di sport (non limitato all'attività agonistica), in linea con quanto enunciato dall'art. 2 della Carta Europea dello sport, secondo cui per sport si intende: "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli", l'attività di fitness, ove non praticata sotto l'egida della Federazione Italiana Pesistica – l'unico ente italiano riconosciuto dal CONI che ha come finalità statutaria la diffusione e la promozione dell'attività di fitness e wellness – si può prestare ad alcune obiezioni.
Sembra, pertanto, auspicabile indicare – in sede di riforma dello statuto – nel dettaglio le attività sportive svolte dall'ente. Con espresso riguardo alle modifiche necessarie da apportare allo statuto, non conoscendo il contenuto del documento, non è possibile fornire una risposta esaustiva; verosimilmente (dalla formulazione del quesito) si tratterà di indicare le specifiche attività sportive praticate, in sostituzione dell'attività di ginnastica, nonchè l'ente di promozione sportiva cui l'associazione decide di affiliarsi.
E' oltremodo evidente che le modifiche statutarie, dopo essere state approvate dall'assemblea straordinaria, dovranno essere registrate all'agenzia delle entrate e successivamente l'ente dovrà procedere all'affiliazione e all'iscrizione del registro CONI.