Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La registrazione di statuto e atto costitutivo (e delle relative modifiche) è richiesta dall’art. 148, comma 8, T.U.I.R. per la legittima fruizione delle agevolazioni ivi previste; un simile adempimento consente inoltro un controllo (incrociato) con i sodalizi iscritti al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.
È evidente che la registrazione in fase costitutiva di statuto e atto costitutivo costituisce una forma di pubblicità che non può essere sostituita da altri meccanismi pubblicitari, trattandosi di un adempimento espressamente richiesto al fine di ottenere le agevolazioni fiscali.
Con riguardo al caso specifico indicato dalla lettrice, relativo alla mancata registrazione di una modifica statutaria, in linea di principio è doveroso richiamare quanto appena detto, ovvero l'inopponibilità di tale modifica ai terzi in assenza di una simile forma di pubblicità (e l'impossibilità di sanare ex tunc tale situazione).
È altrettanto vero che, seppure tale omissione non possa essere sanata ora per allora, l'ente sportivo dilettantistico può dimostrare che si sia trattato di un mero errore di forma, ovvero che la dicitura contenuta nel precedente statuto fosse dovuta a un refuso, sanato nella sostanza dal corretto comportamento tenuto dall'associazione nel corso degli anni.
In particolare, il sodalizio dovrebbe essere in grado di provare, in caso di eventuali accertamenti, di avere attribuito il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni (attraverso adeguata convocazione alle assemblee), nel rispetto del principio di democraticità, escludendolo solo per gli atleti tesserati non soci.
I tesserati invero, seppure interessati a praticare attività sportiva con un determinato ente, non possono essere considerati parte della compagine societaria e non sono chiamati a partecipare – con diritto di voto – alle assemblee (sulla distinzione fra soci e tesserati, si rinvia da ultimo a Soci e tesserati – Risposta al Quesito dell'Utente n. 23281, ove ulteriori rinvii).
È oltremodo evidente che una simile prova (di avere agito correttamente, nonostante l'errata statuizione statutaria) presuppone una corretta gestione dell'associazione; in particolare è fondamentale riuscire a dimostrare la convocazione delle assemblee nel rispetto delle prescrizioni statutarie e legislative, nonché l'adozione di un libro soci che fotografi esattamente la realtà, in grado di indicare da chi è composta l'associazione, al fine di offrire adeguato supporto alla prova che tutti gli aventi diritto sono stati convocati all'assemblea.
In definitiva, si tratta di dimostrare che, nonostante il refuso letterale, il principio di democraticità – nella sostanza – è stato rispettato.
Seppure non vi sia altra possibilità di regolarizzare la situazione per il passato, è assolutamente opportuno registrare il prima possibile la modifica statutaria, con la consapevolezza delle riflessioni appena esposte.
Al fine di comprovare che l'omessa registrazione sia dovuta ad assoluta buona fede e a mera dimenticanza, potrebbe essere opportuno fare emergere il comportamento tenuto da un verbale di assemblea o del CD, da registrare (preferibilmente) insieme al verbale "originario".