Il quesito
Risposta di: Laura COSTANZO

Per rispondere in modo esaustivo al gentile lettore, sarebbe necessario prendere visione dello statuto sociale per acquisire la certezza che almeno negli intenti non siano dichiarate finalità lucrative.
In aggiunta a ciò occorrerebbe verificare che, a prescindere dalle enunciazioni statutarie, di fatto l'associazione in parola non eserciti attività considerata lucrativa, o che non distribuisca utili anche in modo indiretto. Un ulteriore check- up andrebbe svolto sulla regolarità del modello EAS e sulla prevalenza della attività istituzionale rispetto a quella commerciale, giacchè l'articolo149 T.U.I.R. stabilisce che, a prescindere dalle previsioni statutarie, l'associazione perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero peiodo d'imposta.
Ciò premesso, e dati per acquisiti la natura non lucrativa dell'ente e gli altri parametri oggettivi, occorre verificare se il “circolo” possa essere ammesso ai benefici del regime fiscale di cui alla legge 398/91, inizialmente riservato alle associazioni sportive e poi esteso alle associazioni senza scopo di lucro dall'articolo 9 bis della legge 66/1992.
Invero le preoccupazioni del lettore appaiono infondate dal momento che nel novero delle associazioni possono collocarsi tutti i sodalizi che, a prescindere dalla definizione adottata, quale circolo ricreativo, oppure club o centro culturale ecc., rispettano gli articoli da 36 a 39 del Codice civile e da 148 a 150 del Testo Unico delle Imposte sui sul Redditi.
In ultimo non consta che nel panorama – invero assai variegato – degli accertamenti a carico delle associazioni culturali sia mai stata mossa alcuna censura relativa alla terminologia utilizzata in quanto, nella prassi degli enti di tipo associativo, le dizioni “circolo”, “centro”, “club”, vengono comunemente considerati sinonimi e pertanto assimilabili in tutto e per tutto agli enti di tipo associativo o associazioni che dir si voglia, purché, ripetiamo, gli statuti redatti nel rispetto delle citate norme non prevedano il lucro, e l'attività effettivamente svolta sia coerente con le previsioni statutarie.