Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La normativa in materia (cd. Decreto Balduzzi) impone ai soggetti che svolgono attività organizzate da società affiliate a Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate di essere in possesso di regolare certificato medico (conforme alle prescrizioni normative non solo per quanto riguarda la tipologia dì attività sportiva praticata: agonistica o non agonistica, bensì anche in relazione al soggetto certificatore, alla struttura presso cui egli opera, nonché, infine, relativamente agli esami cui è subordinato il rilascio del certificato stesso).
Ove, come nel caso di specie, non vi sia una diretta partecipazione ad attività organizzate dalla società sportiva, ma gli utenti si limitino ad "affittare" l' impianto, l' a.s.d. sembra assumere il ruolo di gestore della struttura sportiva.
In virtù di tale posizione, dovrà rispettare la regolamentazione imposta ai gestori in materia di sicurezza dell'impianto sportivo (normativa di fonte statale e sportiva), si pensi, tra l'altro, all'obbligo di dotarsi – dal 1 gennaio 2016 – di defibrillatore e di personale adeguatamente formato.
A tal riguardo e' opportuno segnalare che alcune Regioni (in particolare la Toscana e la Lombardia) in virtù della loro autonomia hanno emanato provvedimenti normativi volti ad anticipare l'entrata in vigore di un simile obbligo.
La richiesta del certificato medico, seppur non necessaria ai sensi di legge, si rende opportuna al fine di evitare ipotesi di responsabilità a carico del Presidente dell'a.s.d., nel caso in cui si verifichi un evento lesivo grave a danno di un utente che avrebbe potuto essere evitato in presenza di adeguata certificazione medica. Oltre a potere incorrere in situazioni di responsabilità civile, potrebbe ipotizzarsi, nei casi più gravi una responsabilità penale – sempre ai danni del Presidente – ai sensi dell'articolo 40 c.p. (secondo cui: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo").
Corre l'obbligo di ricordare, ancora una volta, l'inutilità, in considerazione della loro inefficacia, della sottoscrizione delle clausole di esonero da responsabilità e dell'autocertificazione del proprio stato di salute.