Il quesito
Risposta di: Pietro CANTA

L'associazione sportiva dilettantistica che intende cambiare la propria denominazione sociale deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria, in quanto trattasi di una modifica statutaria. Il verbale, ovvero il nuovo statuto modificato (procedura consigliata) dovrà essere poi registrato nuovamente all'Agenzia delle Entrate con il pagamento dell'imposta di registro di € 200,00 e con le marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (100 righe), salvo il caso in cui l'associazione abbia solo quote associative e non debba decommercializzare i corrispettivi specifici (art. 148, comma 3, T.U.I.R.); in questo caso si consiglia comunque di dare data certa al nuovo statuto o alle modifiche (procedura attivabile presso qualsiasi ufficio postale).
Occorrerà contestualmente comunicare la variazione della denominazione sempre all'Agenzia delle Entrate avvalendosi dei modelli AA5/6, in presenza del solo codice fiscale, ovvero con modello AA7/10, quando l'associazione è anche titolare di partita IVA. Seguirà analoga comunicazione alla SIAE competente per territorio, se l'associazione ha optato per il regime forfetario ex lege 398/91.
Della variazione della denominazione deve essere tempestivamente informata anche la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata o l'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata, avendo riguardo al fatto che determinate federazioni (ad es. FIGC) consentono tale cambio di nome solo in determinati periodi dell'anno.
Ovviamente la nuova denominazione dovrà essere fornita all'istituto bancario in cui è stato aperto il conto corrente dell'associazione, ai fornitori, ecc.