Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Tutte le cause di estinzione, anche se originariamente previste solo per le associazioni riconosciute, operano anche nei confronti delle associazioni non riconosciute, come la scrivente.
Tra le cause di estinzione figura anche la scadenza del termine, come da art. 27 c.c..
L’associazione sarebbe automaticamente estinta e già entrata nella fase di liquidazione.
Poiché l’effetto propriamente estintivo si realizza solo al termine di tale fase, si può convocare d’urgenza una assemblea straordinaria, secondo le modalità previste dal vostro statuto, con all’ordine del giorno l’adeguamento statutario, vale a dire la previsione espressa della nuova durata dell’associazione.
Il verbale di assemblea redatto alla costituzione non deve essere modificato.