Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

La modifica dello statuto deve essere adottata dall’assemblea straordinaria appositamente convocata, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto. Vanno pertanto osservate le clausole dello statuto vigente che dispongono maggioranze per la validità della costituzione e maggioranze per la validità della deliberazione per le modifiche statutarie; soltanto nel caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo non prevedano tale specifica disciplina dovrà applicarsi l’art. 21 co. 2 del codice civile che richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In tutti i casi, il numero degli associati va riferito al numero degli associati aventi diritto di partecipare all’assemblea, perciò va sempre verificato se eventualmente lo statuto ponga delle condizioni. In particolare andrà verificata la presenza di specifiche clausole che prevedano l’esclusione per morosità dei soci che non rinnovano le quote associative entro un determinato termine e/o che riconoscono il diritto di partecipare all’assemblea solo ai soci in regola con il versamento della predetta quota.
Fatte le brevi premesse sulla validità dell’atto e passando alla forma, per rispondere al quesito del nostro gentile lettore, si richiama innanzitutto il principio generale secondo il quale la modifica di un atto deve essere assunta con la medesima forma dell’atto cui si riferisce.
Dunque la delibera assembleare che approva le modifiche statutarie – anche se si limita a sostituire o integrare solo alcune clausole senza ricorrere all’adozione di un nuovo statuto – deve essere registrata se l’atto originario è redatto nella forma della scrittura privata registrata.
Al riguardo si ricorda che la registrazione pur non richiesta dall’art. 90 L.289/02 è divenuta invece necessaria a seguito dell’introduzione del Registro Coni 2.0 che ai fini dell’iscrizione, e dunque per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico, richiede l’inserimento degli estremi della registrazione dell’atto.
La registrazione dello statuto (e delle sue successive modifiche e integrazioni) è richiesta inoltre per poter accedere ai benefici fiscali di cui all’art. 148 co. 3 T.U.I.R., ovvero relativamente alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (abbonamenti, corsi, stage ecc.) per attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali nei confronti di soci, associati e tesserati.
L’art. 148 co. 8 prevede infatti che tale agevolazione si applichi a condizione che le associazioni si conformino (anche nel concreto) a una serie di clausole volte a salvaguardare la finalità non lucrativa e la partecipazione effettiva e democratica degli associati da “inserire negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sulle modifiche statutarie anche alla luce della riforma dello sport rinviamo al precedente contributo Modificare ora lo statuto: come tenere conto della Riforma dello sport?