Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

I soggetti collettivi non costituiti in forma societaria, come le associazioni, che esercitano un’attività economica, devono iscriversi nel REA se sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso della partita Iva;
- Svolgimento di un’attività agricola o commerciale;
- Svolgimento dell’attività sopra indicata nei confronti dei terzi;
- L’attività commerciale deve essere sussidiaria rispetto a quella istituzionale, altrimenti va iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle imprese;
- Economicità nella gestione dell’attività;
- L’attività deve essere svolta in modo professionale.
Ricordiamo che il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) nasce con l’istituzione del Registro delle Imprese (L. 29.12.1993, n. 580) e che i soggetti obbligati all’iscrizione sono, oltre ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese, anche le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che sono sussidiarie rispetto all’oggetto principale di natura ideale, ricreativa, ecc., non esercitate in via esclusiva o principale.
Nel caso di associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi che esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale, essi debbono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare – a tutti gli effetti – alla disciplina della “pubblicità legale” prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188 e 2202 del codice civile”.
Secondo l’art. 148, comma 4, D.P.R. 917/1986, e l’art. 4, comma 5, D.P.R. 633/1972, è considerata in ogni caso commerciale l’attività di pubblicità commerciale.
Quindi:
- i soggetti collettivi (associazioni e altri enti od organismi) che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa devono iscriversi al Registro delle Imprese e al REA;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non profit, che, pur esercitando un’attività economica commerciale, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, devono iscriversi solo al Repertorio economico e amministrativo (REA).
Si ritiene necessario ribadire che:
- l’obbligatorietà dell’iscrizione al Rea non sussiste nel momento in cui l’associazione realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è attualmente previsto l’utilizzo del solo numero di codice fiscale;
- le associazioni sono, invece, tenute all’iscrizione al Rea nel momento in cui, chiedendo all’ufficio delle entrate competente per territorio l’attribuzione del numero di partita Iva, si apprestano a svolgere, per qualsiasi finalità, attività di natura commerciale ai fini fiscali, che verrà svolta in via sussidiaria rispetto all’attività realizzata in ossequio ai propri fini istituzionali.
Se si vuole evitare questo adempimento, e di fatto si svolge esclusivamente attività istituzionale, è possibile cessare la posizione Iva in Agenzia Entrate, così da non esservi assoggettata; in futuro si potrà sempre riaprire la posizione (adempimento che diverrà obbligatorio quando verrà modificato il regime IVA delle associazioni senza scopo di lucro, sostituendo all’attuale regime di non imponibilità il regime di esenzione, cambiamento già deciso ma più volte rinviato, attualmente fissato per il 1/1/2026)