Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

Come è noto il c.d. Sport Bonus è, in sintesi, la possibilità data a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa di usufruire di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici oppure la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Sulle modalità di accesso che permettono di usufruire di questo particolare tax credit si rinvia a quanto scritto nell’articolo Aggiornamento su Sport bonus 2019: prima “finestra” dal 4 giugno al 4 luglio. Il quesito del nostro lettore pone invece l’accento sugli adempimenti a carico dell’ente beneficiario dell’erogazione. Vediamoli separatamente:
1. “Interventi di manutenzione”
Viene chiesto se tra le spese per le quali può essere utilizzata l’erogazione in credito d’imposta vi rientrino anche le spese di manutenzione ordinaria. In proposito si rileva che la norma (art. 1 d.c.p.m. 30 aprile 2019) non opera alcuna distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando genericamente gli interventi di manutenzione. Si ritiene pertanto che non vi sia alcun motivo per escludere la possibilità di utilizzare la somma ricevuta anche per quegli “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (così la definizione di “interventi di manutenzione ordinaria” secondo l’art. 3 d.p.r. 380/01 – Testo Unico sull’Edilizia).
2. Momento di effettuazione delle spese
Il quesito chiede se possano essere imputate all’erogazione ricevuta anche spese già sostenute nel corso dell’anno 2019.
La procedura descritta nel decreto e nelle istruzioni pubblicate sul sito governativo non riferisce indicazioni in questo senso, occupandosi piuttosto delle diverse tempistiche, che ripercorriamo di seguito con riferimento alla cosiddetta “seconda finestra” (che si è chiusa il 14 novembre scorso):
– dopo la pubblicazione – prevista per domani, 29 novembre – dell’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro, il “calendario” prevede che tali soggetti, ammessi appunto al beneficio, potranno effettuare l’erogazione in denaro entro il 9 dicembre con le modalità già indicate nel modulo della domanda;
– entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 19 dicembre i destinatari delle somme dichiarano, con apposito modulo da inviare all’Ufficio per lo Sport, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, e
– contestualmente provvedono a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici (principalmente sito web e/o social network).
Quanto alla rendicontazione, la normativa prevede che entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’erogazione, dunque entro il 30 giugno 2020 per le somme ricevute nel corso del 2019, sia fatta comunicazione – sempre all’Ufficio dello Sport – dei lavori eseguiti e delle somme utilizzate, anche qualora per quella data i lavori non fossero ancora ultimati: l’onere sussiste ogni anno fino a termine dei lavori.
Fin qui quanto si ricava dalla normativa dettata per lo Sport Bonus. E in assenza di indicazioni specifiche relativamente al momento in cui viene effettuata la spesa connessa all’erogazione liberale, si ritiene necessario – anche in forza dell’onere di rendicontazione di cui sopra – che vi sia l’evidenza di una correlazione tra il beneficio ricevuto e la spesa sostenuta; e ciò a nostro parere esclude la possibilità di imputare all’importo donato gli esborsi precedenti agli stessi. Meno rigida potrebbe forse essere la risposta quanto al momento di inizio dei lavori, che potrebbe precedere il momento di assegnazione del codice al soggetto erogante, purché fatture e pagamento delle stesse avvengano successivamente all’erogazione liberale.