Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

I corsi di scacchi rivolti agli alunni delle scuole in orario scolastico rientrano nelle finalità istituzionali dell’associazione che intende promuovere la diffusione e la conoscenza del gioco degli scacchi, ma poiché sono resi nei confronti di non tesserati i relativi proventi vengono correttamente trattati come ricavi commerciali. Per quanto si desume dal quesito i corsi vengono finanziati dall’istituto scolastico e quindi altrettanto correttamente l’a.s.d. emette fattura in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma I n. 20 D.P.R. 633/72, applicabile alle attività didattiche e formative riconosciute dall’ente pubblico attraverso l’approvazione e il finanziamento del progetto educativo (come precisato da Agenzia delle Entrate con la Circolare n.22/E del 18/3/2008).
L’obbligo di segnalazione degli eventi sportivi, didattici e formativi al CONI deriva dal nuovo regolamento di funzionamento del Registro Coni, adottato nel 2017 (delibera C.N. n. 1574 del 18/7/17) e applicato a pieno regime per l’anno 2019, precisamente a far data dal 1.1.2019: si tratta del c.d. Registro 2.0 che non solo individua le condizioni e le modalità per ottenere l’iscrizione al registro ma anche – e qui sta l’elemento di novità rispetto alle pregresse procedure – impone di documentare l’effettivo svolgimento di attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza (ovvero la federazione o disciplina associata e/o l’ente di promozione sportiva cui l’a.s.d./s.s.d. è affiliata) pena la sospensione e l’eventuale cancellazione dal registro.
Nello specifico, l’attività sportiva (gare ed eventi competitivi) e l’attività formativa devono essere organizzate dalla federazione o dall’ente di promozione sportiva affiliante mentre l’attività didattica (corsi di avviamento allo sport) può essere organizzata direttamente anche dalla a.s.d./s.s.d., purché espressamente autorizzata dalla federazione o ente di promozione sportiva affiliante.
Dunque ai fini dell’inserimento nel registro gli eventi idonei a comprovare l’effettivo svolgimento di attività sportiva e didattica sono soltanto quelli, rispettivamente, organizzati e autorizzati dall’ente affiliante perché l’attività rilevante è soltanto quella svolta nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo. Ne consegue che l’attività da censire – valevole per mantenere l’iscrizione al registro – presuppone e si riferisce alle iniziative che coinvolgono la partecipazione dei tesserati.
La conferma a contrario viene anche dallo stesso regolamento che per quanto attiene le sole attività formative di divulgazione, specifica che possono essere aperte anche a non tesserati (mentre quelle sportive, didattiche e formative non divulgative sono destinate esclusivamente ai tesserati).
Le tabelle di fornitura dei dati predisposte dal programma di gestione del registro – illustrate dettagliatamente nella Newsletter n. 16 del 3 ottobre scorso da P. Sideri, Attività “sportiva” e attività “didattica”: ancora tanta confusione – si riferiscono sempre all’inserimento dei tesserati partecipanti individuati dal codice fiscale, sia per gli eventi sportivi e didattici, sia per gli eventi formativi ivi specificati come eventi per la “crescita dei propri tesserati”, il che fa presumere che le attività formative–divulgative seppure possibili nei confronti di non tesserati, non siano comunque inseribili.
Tuttavia le specifiche tecniche del programma relativamente agli eventi didattici precisano che i dati dei partecipanti possono essere di due tipi:
- tesserati: identificati univocamente attraverso il proprio codice fiscale
- altro (partecipanti terzi): per essi è ammesso l’inserimento del solo valore numerico complessivo.
Come interpretare questo passaggio?
Si tratta di semplice possibilità e quindi di un dato facoltativo oppure di un obbligo?
Considerata la funzione del Registro 2.0 – sulla quale si rinvia a B. Agostinis, Quali informazioni sono obbligatorie e/o facoltative ai fini dell’iscrizione al Registro CONI?, in Newsletter n. 11/7/19 – si ritiene che la regola pur individuando i due tipi di partecipanti non possa che prevedere la mera possibilità di inserire i partecipanti non tesserati – che andranno indicati complessivamente come numero totale dei partecipanti e non nominativamente attraverso il codice fiscale – e non ne imponga l’obbligo. Peraltro, da quanto ci risulta, l’operatività del programma predisposto non consente, ad oggi, l’inserimento di questo dato e si invita pertanto il gentile lettore a verificare presso la Federscacchi, preposta al materiale caricamento dei dati, se la piattaforma utilizzata consenta l’inserimento del valore numerico dei partecipanti non tesserati.