Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

No, si ritiene che la procedura non sia corretta.
Come è noto la legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” già prevista per le Onlus, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.
Ora, sotto un profilo squisitamente formale l’ufficio potrebbe richiedere la marca da bollo per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una associazione di nuova costituzione appellandosi al “non ancora avvenuto” riconoscimento da parte del CONI: riconoscimento ovviamente non possibile finchè gli atti non sono stati registrati…
Questo “cane che si morde la coda” sembrerebbe superato dalla risposta fornita dalla Direzione Regionale Emilia Romagna (Nota del 25 giugno 2019: Risposta ai quesiti formulati dal Forum del Terzo settore dell’Emilia Romagna), dove – con specifico riferimento proprio a un quesito reativo all’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), si legge che
“l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato. Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
Ci risulta che pressoché tutte le Direzioni dell’Agenzia, chi prima e chi poi, abbiano aderito a questa interpretazione (sappiamo per certo Roma, Firenze, Milano, Padova, in Liguria, oltre che, ovviamente in Emilia Romagna), e accettino pertanto la registrazione in esenzione pur richiedendo la presentazione, in un momento successivo, della copia del documento di affiliazione.
E, aggiungiamo, benissimo ha fatto l’a.s.d. a richiamare la norma agevolativa all’interno dello statuto, con una formula che immaginiamo simile alle seguenti: “Il presente Statuto è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.” oppure (più sinteticamente): “Per il presente atto si richiede l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.”
In altre parole, così come raccontata la vicenda, non sembra che vi siano motivi validi per negare l’esonero dall’imposta di bollo… E tuttavia, in assenza di una interpretazione autentica o di una presa di posizione dell’Agenzia a livello nazionale, purtroppo non esiste un documento da poter esibire all’Ufficio per “convincerlo”.
Né possiamo essere certi dell’esito di un possibile contenzioso (che peraltro avrebbe tempi e costi assolutamente sproporzionati alla materia del contendere), perché al di là della chiara ratio della disposizione e del citato precedente di prassi relativo all’analoga fattispecie delle OdV, non possiamo escludere che in sede contenziosa vi possa essere chi si appiattisca su una interpretazione strettamente letterale.
In attesa di una interpretazione autentica o una presa di posizione dell’Agenzia a livello nazionale, non vediamo una difesa dalla pretesa dell’Ufficio, se non la strada del colloquio.