Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il contratto è, per definizione, un atto di autonomia privata, posto che il contenuto può essere determinato liberamente dalle parti, ad eccezione degli elementi richiesti dalla legge (in alcuni casi a pena di nullità, si v. l’art. 1325 c.c.).
Con riguardo all’ambito sportivo, l’unico riferimento normativo relativo alla durata del contratto riguarda la previsione di un termine di durata massima per i rapporti di lavoro subordinato che, per effetto della vigente formulazione dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 36/2021 , può essere di otto anni e non cinque, diversamente da quanto inizialmente statuito dalla riforma dello sport.
Ai sensi, dell’art. 26 comma 2 del d. lgs. 36/2021, come modificato dal d. l. 96/2025, infatti:
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
La circostanza per cui il legislatore non abbia regolato l’aspetto menzionato dal gentile lettore (relativo alla necessità di fare coincidere la scadenza del rapporto contrattuale con la fine dell’anno solare piuttosto che della stagione sportiva) comporta che una simile scelta sia rimessa alle parti, le quali, liberamente, potranno concordare la soluzione ritenuta migliore per loro.
Come detto, la previsione normativa riguarda solo il lavoro subordinato; maggiore autonomia è concessa nel caso di collaborazione di lavoro di natura autonoma, proprio in virtù della tipologia del rapporto.
In definitiva, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può avere una durata annuale (coincidente con la stagione sportiva o solare) o pluriennale, in base alla soluzione ritenuta più funzionale dalle parti.

