Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Si suppone che l’a.s.d. in questione sia titolare di partita IVA con eventuale opzione per l’applicazione del regime di favore ex l. 398/1991, anche se tali informazioni non sono fornite nel testo del quesito.
Si suppone altresì che la stessa a.s.d., nel periodo di imposta 2021 (coincidente con l’esercizio sociale pari all’anno solare 01/01-31/12), abbia emesso fatture per sponsorizzazioni per un importo complessivo pari a euro 5 mila IVA (22%) inclusa.
Tali somme sono imponibili commerciali ai fini IVA, IRES e IRAP.
Con riferimento all’IVA, in virtù dell’adozione del regime di cui sopra, l’a.s.d. gode di una serie di esoneri e semplificazioni contabili e fiscali, in merito a cui si rimanda all’ampia produzione editoriale presente su Fiscosport.
Sempre con riferimento all’IVA, la l. 398/1991 prevede il versamento di IVA a debito all’Erario pari al 50% dell’imposta esposta in fattura e quindi, nell’esempio in questione:
- 5000-(5000/1,22)*50% = (5000-4098,36)*50% = 901,64*50% = euro 450,82. Ai fini IVA è previsto l’esonero dalla presentazione della relativa dichiarazione.
Anche per quanto riguarda l’IRES si applica un meccanismo di calcolo a forfait, in base al quale i ricavi da sponsorizzazioni vengono “abbattuti” del 97%, a titolo di spese, e assoggettati all’aliquota vigente pari al 24% e quindi:
- 4098,36*3%*24% = euro 29,51. Ai fini IRES è previsto l’obbligo della presentazione del modello UNICO ENC, compilando, nel caso in esame, il quadro RG.
Infine, per quanto riguarda l’IRAP, sarà necessario presentare la relativa dichiarazione, compilando il quadro IE-sez. III e, nel caso in questione, non ci saranno imposte da versare, in virtù del meccanismo di ulteriore deduzione forfetaria dalla base imponibile (4098,36*3%) prevista in funzione della natura giuridica del contribuente.
I modelli dichiarativi devono essere presentati entro il termine ordinario fissato al 30/11. Le presentazioni tardive, entro i successivi 90 giorni (quindi entro il successivo 28/2) consentono di sanare l’omissione e scontano il versamento di una sanzione pecuniaria ridotta pari a 1/10 del minimo, ovvero euro 25 per ciascun modello.