Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

La risposta risiede nello statuto dell’associazione di volontariato in questione: l’associazione può svolgere l’attività se lo statuto lo prevede.
Diversamente l’associazione si troverebbe a svolgere un’attività “non autorizzata” dagli associati.
Poiché gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita’ diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita’ di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti (…) – cfr. art. 6, dlgs 117/2017, il corso di ginnastica posturale potrebbe rientrare tra le attività diverse ma dovrebbe essere citata o prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo.
Spesso negli statuti degli ETS il riferimento alle “attività diverse” è fatto in generale, cioè non è prevista una enucleazione puntuale delle attività che si possono svolgere o meno. In altri termini: si scrive che l’ente può svolgere le attività diverse con rimando tout-court alla generica previsione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 117/2017.
Resterebbe quindi da verificare dell’attività prospettata possa essere considerata la “strumentalità” rispetto alle attività di interesse generale.
Tale formulazione lascia intendere infatti lo svolgimento di attività con scambio, cioè di natura commerciale dove la strumentalità è costituita dalla possibilità di generare entrate da destinare allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Si tenga comunque presente che il presidente (e pure l’istruttore, per quanto di sua competenza) è civilmente responsabile a prescindere dal fatto che lo statuto dell’associazione preveda lo svolgimento della specifica attività.
L’art. 2392 cod.civ. prevede che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”. Quindi agli amministratori è richiesta una diligenza superiore a quella del “buon padre di famiglia”.
La situazione prospettata nel quesito lo potrebbe esporre (ed espone anche i componenti del consiglio direttivo se non hanno dimostrato il proprio dissenso) ad azioni di risarcimento da parte degli associati che non siano d’accordo allo svolgimento dell’attività non prevista dallo statuto. Potrebbe altresì essere chiamato a rispondere in proprio dei danni indiretti generati da questa attività a seguito di un accertamento fiscale o previdenziale.
L’attività di ginnastica posturale non è un’attività riservata alle associazioni sportive dilettantistiche: sono considerate tali se e in quanto rispondono ad altre caratteristiche, la prima delle quali è di essere affiliate a una federazione sportiva o ente di promozione sportiva o alle discipline associate riconosciute dal CONI.