Il quesito
Risposta di: Maurizio FALCIONI

Interessante l’interrogativo del nostro lettore che evidenzia una criticità ancora aperta. L’art. 35 del d.lgs. 36/2021 regolamenta il trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi. Il comma 7 stabilisce che ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva (iscritti ai fini previdenziali alla Gestione Separata INPS l. 335/1995) che non risultano già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (in caso non svolgano altre attività lavorative diverse da quelle sportive), si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS dall’art. 2 c. 26 della l. 335/1995: 0,5% per malattia-maternità e assegno nucleo familiare, 0,22% per maternità, 1,31% per disoccupazione in ambito collaborazione coordinata e continuativa – tot. 2,03%.
Il comma 8-ter stabilisce che fino al 31/12/2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 (prestazioni pensionistiche INPS Gestione Separata) è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (riduzione della base imponibile al 50%). La relazione illustrativa al Decreto, a p. 14, commentando il predetto comma 8-ter dell’art. 35, indica che … non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia etc., che quindi vengono garantiti per intero.
In pratica sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo):
- che la riduzione fino al 31/12/27 del 50% dell’imponibile contributivo non si applichi per i contributi minori (2,03%);
- ma il tenore della relazione illustrativa può fare pensare che il riferimento alla mancata riduzione potrebbe applicarsi anche ai primi € 5.000,00 di compenso (comma 8-bis dell’art. 35);
- la giustificazione a detto ragionamento potrebbe derivare dal fatto che sia il comma 8-bis che il comma 8-ter parlano di aliquota contributiva e di base imponibile di natura pensionistica e non di aliquote aggiuntive;
- se così fosse, abbiamo una ulteriore complicazione negli adempimenti
INPS è già stato attenzionato in merito, ma ancora nessuna disposizione di prassi è stata emanata.
Sarà nostra cura tenere informati i lettori non appena vi saranno novità in merito.