Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La delibera del CONI n. 255 del 25/7/2023 istituisce la figura del Safeguarding officer federale, deputata a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di safeguarding policies da parte dei sodalizi sportivi, nonché a segnalare eventuali abusi agli organi competenti: Procura federale o, nei casi più gravi, Procura della Repubblica.
La circostanza per cui, da un lato, gli obblighi normativi impongono la nomina di un responsabile safeguarding contro gli abusi, violenze e discriminazioni e, dall’altro, la mancata nomina (o il ritardo) costituisce violazione di tali prescrizioni, consente al responsabile safeguarding federale di attivarsi e denunciare una simile situazione.
L’art. 4, comma 3, del regolamento safeguarding allegato alla delibera del CONI di cui sopra, infatti, attribuisce espressamente al safeguarding officer il compito di vigilare sulla nomina – da parte dei club – del responsabile safeguarding contro gli abusi, segnalando le violazioni commesse dai sodalizi affiliati al Segretario generale, nonché all’ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.
Trattandosi di condotta che ha rilevanza disciplinare, laddove accertata, può essere sanzionata dalla giustizia sportiva del proprio organismo affiliante.
Il regolamento citato dispone espressamente che le violazioni in materia di safeguarding policies (tra le quali rientra anche la mancata nomina o il ritardo nella stessa) “costituiscano violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di giustizia”.
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