Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Come correttamente scritto dall’utente e come già segnalato in questo articolo Certificazione Unica: è cambiato il codice applicabile ai compensi sportivi?, in Newsletter n. 4/2020, nella compilazione del modello CU 2020 è presente una novità rispetto al 2019.
Nella casella “6 (codice)” è infatti prevista la possibilità di inserire due numeri distinti per indicare le somme non soggette a ritenuta:
· “7”, nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
· “8”, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
Nel codice 8 rientrerebbero le somme percepite dagli sportivi dilettantistici, anche se, a nostro giudizio, la scelta del numero “7” o del numero “8” è ininfluente e priva di conseguenze, essendo sufficiente indicare correttamente la tipologia reddituale nella casella “1 (causale)” utilizzando la lettera “N” (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore, tra gli altri, di società e associazioni sportive dilettantistiche) – CU 2020, VII, Istruzioni per il sostituto di imposta-Compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali-Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (aggiornamento del 14/02/2020).
Occorre prestare attenzione alle somme erogate a titolo di rimborsi spese e distinguere i “rimborsi forfetari” dai “rimborsi analitici” (a “pie’ di lista”). Solo i rimborsi analitici e documentati non devono essere indicati nella CU, qualora trattasi di rimborsi di spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di trasferte al di fuori del Comune di residenza o dimora abituale (art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, art. 69, co. 2, TUIR, art. 90, co. 10, L. 289/2002, Agenzia delle Entrate Risoluzione 38/E/2014).
Tra le spese di viaggio sono comprese le indennità chilometriche nel caso di utilizzo della propria vettura, calcolate utilizzando le apposite tabelle ACI.
Ricordiamo infine che, con riferimento al periodo di imposta 2019, la scadenza della consegna ai percettori (modello sintetico) e della trasmissione telematica (modello ordinario) originariamente fissata al 7 marzo 2020 (termine che slittava automaticamente al successivo lunedi 9 marzo 2020) è stata successivamente prorogata al 31 marzo 2020 (d.l. 9/2020) e ancora al 30 aprile 2020 (d.l. 23/2020). Solo per certificazioni in cui sono esposti redditi esenti o redditi che non sono dichiarabili attraverso la “dichiarazione precompilata”, il termine per la trasmissione telematica è spostato (termine ordinario) in avanti al 31 ottobre 2020. Sul punto si veda anche la news, in questa stessa Newsletter: Nuovo termine per la consegna della Certificazione Unica 2020.