Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il tema dell’incompatibilità attualmente è regolato dall’art. 90, c. 18 bis, l. 289/02 secondo cui
“È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.
Ai sensi della disciplina in vigore, l’incompatibilità è limitata alla medesima carica nell’ambito di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva nazionale.
Con riguardo alla richiesta del gentile lettore, relativa ad associazioni sportive affiliate a diversa Federazione sportiva nazionale, non sembra pertanto porsi alcun problema di incompatibilità.
Deve, tuttavia, segnalarsi che la situazione potrebbe essere destinata a cambiare con l’entrata in vigore della riforma dello sport, qualora il testo definitivo sia conforme a quello a oggi disponibile.
L’art. 11 del d. lgs 36/2021 vieta “agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
È oltremodo evidente che la “nuova” disciplina è più rigorosa, posto che ha esteso l’incompatibilità a “qualsiasi carica” nell’ambito di associazioni appartenenti alla medesima federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata. Con riguardo all’ente di promozione sportiva non sembra avere più previsto il limite della medesima disciplina sportiva, stante il silenzio del legislatore; a conclusioni diverse deve giungersi nel caso degli altri organismi di affiliazione (ove il riferimento alla medesima disciplina è in re ipsa).
La risposta al quesito del lettore non può non tenere conto dell’evolversi della disciplina, seppure non sembri interessare il caso concreto. Il fatto di ricoprire cariche (differenti) nell’ambito di sodalizi sportivi affiliati a diverse Federazioni sportive nazionali pare escludere, anche in futuro, situazioni di incompatibilità.
Nonostante l’irrilevanza ai fini della richiesta specifica, ci è sembrato opportuno segnalare l’evolversi della disciplina a beneficio dei lettori che potrebbero trovarsi in situazioni differenti, con possibili profili di incompatibilità.