Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il divieto di distribuire – anche in forme indirette – utili ai soci non sembra escludere, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 67 T.U.I.R., la possibilità di erogare compensi sportivi ai tecnici (anche soci). Conferma di ciò pare invero potersi cogliere anche dalla lettura della Risoluzione 9/2017 dell’Agenzia dell’Entrate.
Tuttavia, il rischio per il sodalizio di vedersi contestato un simile comportamento impone la massima attenzione. Al fine di evitare, in caso di accertamenti, la contestazione della distribuzione indiretta di utili ai soci, è doveroso che l’associazione agisca con cautela.
In particolare, è opportuno che la decisione di retribuire i soci che svolgono prestazioni lavorative o collaborazioni sportive risulti da un apposito verbale dell’organo associativo deputato a ciò, normalmente il Consiglio Direttivo. La delibera deve essere il più dettagliata possibile e indicare la causa sottesa all’attribuzione del compenso.
Preliminarmente, è tuttavia doveroso verificare che l’erogazione di prestazioni lavorative e/o collaborazioni sportive da parte dei soci non sia vietata dallo statuto.
Anche l’altro dubbio del lettore riguarda la legittima erogazione dei compensi sportivi, evidenziando come una simile materia continui ad essere foriera di dubbi e perplessità, nonostante i molteplici e costanti interventi sulla rivista.
La norma cardine di riferimento, come detto, è l’art. 67 (comma 1, lett. m) T.U.I.R., sopra citata. Tale disposizione enuncia espressamente che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche“.
La legittima erogazione dei compensi sportivi da parte di un sodalizio sportivo può avvenire solo in presenza di alcuni requisiti: assenza di rapporto di lavoro; esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.
Con riguardo al caso di specie prospettato dal lettore, sembra invero doversi escludere la presenza di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. Relativamente a quest’ultimo aspetto non può trascurarsi il fatto che la presunzione di subordinazione introdotta dal Jobs act per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “ordinari” è stata derogata per i rapporti istituzionali resi in ambito sportivo – tra l’altro -a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
In tale contesto l’esistenza della subordinazione deve pertanto essere provata.
Resta invece da verificare l’esistenza dell’altro elemento, ovvero dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Non può trascurarsi che un simile requisito sussista solo in presenza di una delle attività che il CONI reputa sportive.
Il sodalizio, conoscendo esattamente l’attività svolta dal proprio tecnico, dovrà individuare nell’ambito delle discipline elencate dal CONI quella che maggiormente si adatta alla situazione concreta.
Non è invero chiaro se l’attività svolta in palestra simuli quella svolta su ghiaccio o sia attività di fitness finalizzata allo svolgimento dell’attività all’aperto. In quest’ultimo caso pare opportuno specificare nell’ambito della delibera resa – presumibilmente dal Consiglio Direttivo – per la determinazione del compenso da erogare al tecnico che l’attività svolta dal medesimo sia da considearsi come attività di allenamento/propedeutica alla pratica sciistica o su ghiaccio, al fine di evitare spiacevoli contestazioni.