Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

L’individuazione delle figure di lavoratore sportivo specialistiche, individuate in base alle singole discipline, è stata aggiornata e integrata dal correttivo bis (d.lgs. 120/23) in vigore dal 5 settembre 2023. Al comma 1-ter dell’art.25 d.lgs. 36/21 viene infatti previsto un nuovo elenco di mansioni che dovrà essere approvato dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle figure previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche comunicate al Dipartimento dello Sport tramite il Coni o il Cip entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza di aggiornamenti si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Pertanto la qualificazione del meccanico e addetto ai controlli della pista come lavoratore sportivo non può, allo stato, fondarsi esclusivamente sulle indicazioni della federazione ma richiede:
- che la mansione sia necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva;
- che sia prevista dai regolamenti tecnici della federazione (e quindi non in una semplice delibera)
- che sia comunicata dalla federazione al Dipartimento dello Sport tramite il Coni;
- che si approvata dal decreto ministeriale e inserita nell’elenco tenuto dal Dipartimento dello Sport.
Se la mansione verrà pertanto ricompresa nell’elenco, il lavoratore potrà essere inquadrato come lavoratore sportivo, autonomo anche nella forma di co.co.co. o subordinato, in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione. La circostanza che sia richiesto un orario di lavoro di 30 ore settimanali non esclude la possibilità di ricorrere alla co.co.co., purché il rapporto sia genuinamente ed effettivamente autonomo e non etero diretto, pur non potendosi applicare la presunzione legale prevista dall’art. 28 del d.lgs. 36/21 per le prestazioni fino a 24 ore settimanali. Se sussistono invece gli indici di subordinazione (tra i quali la continuità ed esclusività della prestazione, l’obbligo di osservanza di un orario, l’assenza di rischio) e l’assoggettamento gerarchico del lavoratore al datore d lavoro, la forma corretta da adottare sarà quella del rapporto di lavoro subordinato. Se confermata la qualifica di lavoratore sportivo, andrà applicata la disciplina del lavoro sportivo subordinato di cui all’art. 26 che regola uno statuto sui generis rispetto al lavoro subordinato di diritto comune.
In sintesi, non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla disciplina del licenziamento individuale per giusto motivo o per giusta causa, né le connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno) nonché alcune norme dello Statuto dei lavoratori che risultano incompatibili con l’ordinamento sportivo (regime autorizzatorio per gli impianti audiovisivi, divieto di accertamenti sanitari, tutela delle mansioni, procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle FSN,DSA o dagli EPS). È previsto il contratto a termine fino a cinque anni; in deroga alle disposizioni di diritto comune è consentito l’inserimento di clausole compromissorie e sono vietate le clausole di non concorrenza.
Al lavoratore subordinato sportivo, anche se operante nell’area del dilettantismo, spetta il trattamento pensionistico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS (art.35 co.1) e l’assicurazione obbligatoria INAIL. Sotto il profilo tributario, atteso che l’art. 36 co.6 dispone genericamente che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000 senza fare riferimento alle tipologie contrattuali, si ritiene che la franchigia ivi prevista sia estesa anche al reddito da lavoro dipendente sportivo, pur auspicando un chiarimento in tal senso a livello di prassi.