Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Ai sensi dell’articolo 90, co. 18-bis della L. 289/2002:
“E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.
La norma citata è finalizzata a evitare possibili conflitti di interesse che si potrebbero verificare, ad esempio, nel caso di un soggetto che assumesse la carica di Presidente o di membro del Direttivo in due distinti sodalizi sportivi dilettantistici appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale (FSN).
Dal testo del quesito non si evince chiaramente la fattispecie oggetto di analisi, per cui si suppone che l’utente chieda informazioni e chiarimenti in merito alla possibilità, per l’amministratore di una s.s.d. o per il Presidente del direttivo di una a.s.d., di svolgere una “collaborazione” (i cui termini non sono noti dal testo del quesito) nei confronti di una a.s.d. affiliata (o meno) allo stesso Ente (FSN, DSA, EPS).
In linea generale non esisterebbero particolari limitazioni, essendo rispettato il divieto di cui sopra, fatti salvi eventuali espressi divieti presenti nello statuto societario o nello statuto e nel regolamento della Federazione dell’altro Ente di affiliazione e appartenenza.