Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

… Mi spiego meglio facendo un esempio:
Antonio il giorno 01/09/2023 viene ad associarsi presso l’Associazione AAA la quale contestualmente lo tessera come atleta presso la Federazione Italiana BBB.
Antonio il giorno 15/10/2023 decide di cambiare associazione sportiva e si associa presso l’Associazione MMM, la quale contestualmente lo tessera presso la Federazione Italiana BBB a suo nome.
Io – Associazione AAA – vedo che l’Atleta non viene più (oppure lo stesso ci fa sapere che non viene più), verificando la mia situazione presso la Federazione Italiana BBB vedo che non è più tesserato presso di noi, nel Registro Associazioni Sportive risulta ancora presente presso la mia Associazione AAA è corretto?
Come Associazione AAA, come devo considerare Antonio?
Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti.
Il quesito del gentile lettore ripropone il tema, sempre attuale, della distinzione fra lo status di socio e tesserato.
Al fine di fornire una risposta esaustiva, è necessario analizzare, seppure brevemente, le caratteristiche peculiari di ciascuna figura (per una trattazione più dettagliata, si v. da ultimo Rapporto tra soci e tesserati).
Il tesserato, intenzionato a fare parte dell’ordinamento sportivo, instaura un rapporto con l’ente affiliante (direttamente o tramite il sodalizio sportivo), avente durata annuale. Il perfezionarsi del tesseramento comporta (al soggetto fisico) l’attribuzione di una serie di diritti e doveri, tra i quali si segnala, per l’importanza che riveste ai fini della risposta al quesito, il vincolo sportivo o di appartenenza.
In virtù del predetto obbligo, il tesserato rimane vincolato al sodalizio di appartenenza per il periodo di validità del tesseramento, rinnovabile al massimo per due anni.
Se, infatti, il vincolo sportivo è stato abolito dalla recente riforma dello sport (l’art. 31 del d. lgs. 36/21 ha eliminato il vincolo sportivo, considerato una limitazione illegittima alla libertà contrattuale dell’atleta a far data dal 1°luglio 2023 per i nuovi tesseramenti e a partire dal 1° luglio 2024 per i rinnovi di precedenti tesseramenti), un successivo provvedimento normativo (art. 41 del d. l. 75/2023) ha riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
Le considerazioni che precedono evidenziano l’impossibilità che un atleta si tesseri presso un differente sodalizio sportivo dilettantistico (affiliato al medesimo organismo affiliante) in assenza del nulla osta dell’associazione o società sportiva dilettantistica di appartenenza. Il verificarsi di una simile situazione (ammesso che il sistema di tesseramento on line lo consenta), costituisce il presupposto di un procedimento disciplinare a carico del tesserato per violazione della normativa in materia di vincolo sportivo.
Diverse sono le conseguenze in termini di rapporto associativo.
L’associato ha invero il diritto di sciogliere il rapporto associativo, rispettando la procedura prevista nel proprio statuto. Può, pertanto, determinarsi la situazione per cui il tesserato decida di cambiare associazione sportiva, rimanendo “legato” all’organismo di affiliazione tramite il precedente sodalizio.
In definitiva, il passaggio a una diversa realtà sportiva come associato non si riflette, condizionandolo, sullo status di tesserato. Qualora il RAS evidenzi che un nuovo tesseramento è stato perfezionato da un diverso club sportivo (normalmente la modalità telematica dell’organismo affiliante non lo consente), sussistono, come detto, i presupposti per l’instaurazione di un procedimento disciplinare.
L’analisi dello statuto dovrebbe invero consentire di comprendere le conseguenze a livello endoassociativo. Dall’esame di detto documento si evince (o dovrebbe evincersi) la modalità imposta per lo scioglimento del vincolo associativo, il cui rispetto consente all’ex socio di trasferirsi legittimamente ad altro ente.
È oltremodo evidente che, riscontrata l’osservanza della procedura corretta per recedere dall’associazione, l’ex socio deve essere cancellato dal libro soci (ove previsto), non avendo più un simile status.