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Home Scadenzario Le più importanti scadenze fiscali entro il 18 luglio 2016
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Le più importanti scadenze fiscali entro il 18 luglio 2016

Redazione Fiscosport
2 Settembre 2016
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    Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 18 luglio 2016 (il 16 cade infatti di sabato). Altre scadenze sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E).

    Entro il 18-07-2016:

    Chi: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
    Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

    Chi: Sostituti d'imposta
    Cosa: Di seguito alcuni tra gli adempimenti dovuti dai sostituti di imposta: (per l'elenco completo delle ritenute da versare si v. qui)
    – Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
    – Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
    – Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
    – Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
    – Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
    – Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
    – Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
    – Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
    – Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
    – Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
    – Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
    – Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

    Chi: Contribuenti Iva mensili
    Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche

    Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
    Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
    Cosa: – Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    – Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    – Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016
    Cosa: – Versamento 2° rata delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento 2° rata ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento 2° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno
    Cosa: – Versamento 2° rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%
    – Versamento della 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%
    – Versamento della 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2016 – 16/06/2016 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016
    Cosa: – Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 – 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016
    Cosa: – Versamento della 2. rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento della 2. rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento della 2. rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    – Versamento della 2. rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche

    Chi: Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
    Cosa: – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 – 16/06/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Contribuenti IVA
    Cosa: Versamento 5. rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche , direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
    Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
    Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

    * * *

    Attenzione: Le scadenze dei versamenti del mese di luglio sono numerosissime e il presente elenco è da ritenersi esemplificativo: si raccomanda pertanto di controllare l'elenco completo sul sito dell'Agenzia delle Entrate
     

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      ISSN sito web: 2974-9948
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