| Agevolazioni fiscali per imprese di produzione musicale. (art. 1, commi 287 e 288) | Alle piccole e medie imprese di produzione musicale è concesso un credito d’imposta per le spese di sviluppo, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il beneficio è limitato alle aziende che non abbiano un fatturato annuo superiore a € 15.000.000 e non siano possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi. |
| Contratti spettacoli teatrali – aliquota IVA del 10% (art. 1, comma 300) | Viene precisato, nell’ambito delle operazioni soggette all’aliquota IVA del 10%, che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali si intendono i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al DPR 63371972. Si tratta di: Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista. |
| Cuneo fiscale: Deduzioni IRAP per dipendenti assunti a tempo indeterminato. (art. 1, commi da | Viene prevista la deducibilità dal valore della produzione degli oneri sociali e di un importo forfetario per ciascun lavoratore dipendente. Due le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP introdotte, che riguardano solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La prima deduzione riguarda i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, la seconda consiste nell’abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a € 5.000, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, importo che aumenta a € 10.000 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione è alternativa a quella di € 5.000. Le nuove deduzioni devono essere autorizzate da Bruxelles. |
| Detraibilità spese sportive dei minori, di locazione degli universitari fuori sede e delle spese per badanti. (art. 1, comma 319) | – Detrazione del 19% dall’imposta lorda per i seguenti oneri sostenuti dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni su un importo massimo di € 210 (quindi, l’importo di spesa eccedente € 210 non rientra nell’agevolazione); – canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede distanti almeno – spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non possono superare i 2.100 euro) se il reddito complessivo non supera i 40mila euro. |
| Esibizioni folkloristiche. (Art. 1, comma 188) | E’ stata disposta l’esenzione da contributi per spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, studenti, pensionati e da coloro che già svolgono una attività lavorativa che sono già tenuti al versamento dei contributi obbligatori. La retribuzione lorda annua per tali esibizioni non deve superare € 5.000 per percipiente. |
| IRPEF. (Art. 1, commi da | Ridisegnata |
| Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali: Esenzione dalle imposte sui redditi per le associazioni operanti nelle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale. (Art. 1, comma 185) | Dal 1.1.2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’I.R.E.S. (indicati dall’articolo 74, comma 1, del TUIR). I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR 600/1973. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore di tali soggetti costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. |
| Redditi diversi (art. 1, comma 299) | Vengono fatte delle modifiche nell’art. 67 del TUIR, comma 1, lettera m): Acquisiscono la medesima natura dei redditi diversi derivanti da attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. |
| Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento (art. 1, commi da | Si stabilisce che il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari se in possesso del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati prima di tale data sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti Per gli apparecchi da intrattenimento l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari. |
| Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento (art. 1, comma 86) | intrattenimento (art. 1, comma 86) In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento si applicano le seguenti sanzioni: – Da € – Da € – Da € La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; – Da € |
| Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dal contribuente (art. 1, comma 1238) | Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa viene detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno delle ONLUS, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 460/1997; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. Una quota pari all’0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti viene destinata all’Agenzia per le ONLUS ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti riconosciute come parti soci |
| Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (art. 1, comma 1295) | Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007. |
| Legge Finanziaria 2007: Entrata in vigore (art. 1, comma 1365) | |






