Ricordiamo che, per effetto della proroga al 31 ottobre della presentazione della dichiarazione dei Redditi e della dichiarazione IRAP è differito anche il termine per sanare omissioni, dimenticanze ed errori relativi all'invio del Modello EAS o alla richiesta di iscrizione nelle liste al 5 per mille.
Dell'istituto della remisione in bonis abbiamo scritto più volte e nel merito rinviamo pertanto ai numersi contributi apparsi in queste pagine.
La "pillola" di oggi ha il senso di un memo, per ricordare che il nuovo termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi al 31 ottobre, stabilito con d.p.c.m. del 26 luglio 2017, ha comportato anche il differimento alla stessa data della scadenza per sanare il mancato invio del Mod. EAS oppure errori o dimenticanze nella procedura di iscrizione alle liste del 5 per mille.
Il termine di cui sopra riguarda gli enti che hanno l'esercizio fiscale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre: se invece l'associazione ha esercizio fiscale 1/7 – 30/6, il termine per sanare errori o dimenticanze relative al periodo a cavallo degli anni 2015/16 è scaduto il 31/03/17, mentre quello per la remissione in bonis per atti relativi al periodo 2016/2017 scadrà il 31/03/18.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026