Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Ma non riguarda le s.s.d.
Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Si tratta di un versamento (il cui importo è di euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, ovvero di euro 516,46 se superiore a 516.456,90 euro) che deve essere effettuato dalle società di capitali, con alcune eccezioni.
Tra queste vanno annoverate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate a un/a FSN/EPS/DSA, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dall'art. 90, l. 289/2002: le s.s.d.che rispettano questi requisiti sono dunque esenti dall'obbligo del tributo in questione.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026