Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Ma non riguarda le s.s.d.
Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Si tratta di un versamento (il cui importo è di euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, ovvero di euro 516,46 se superiore a 516.456,90 euro) che deve essere effettuato dalle società di capitali, con alcune eccezioni.
Tra queste vanno annoverate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate a un/a FSN/EPS/DSA, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dall'art. 90, l. 289/2002: le s.s.d.che rispettano questi requisiti sono dunque esenti dall'obbligo del tributo in questione.
Con risposta ad Interpello n. 265/2025 del 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate - chiamata a fornire alcuni chiarimenti in tema di esenzione della ritenuta sui premi sportivi inferiori a 300 euro erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - nega l'applicabilità dell'esenzione nel corso del 2025, impone il pagamento della ritenuta del 20%, salvo poi riconoscere il diritto al rimborso a partire dal 2026... Una posizione che lascia perplessi