Non ci sono novità di rilievo per quanto attiene alle attività legate al mondo sportivo ma riteniamo utile ripercorrere quanto prescritto dal d.p.c.m. 7 agosto 2020, il cui testo sia in pdf firmato che in formato testo è disponibile sul sito del Governo.
– L’attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, è consentita purché sia rispettata la distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
– quanto all’attività sportiva di base e all’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, ecc., valgono ancora – là dove le Regioni e le Province autonome non hanno dettato regole diverse – le norme comportamentali individuate nelle linee guida dell’Ufficio per lo Sport in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
– si conferma quanto abbiamo già comunicato in precedenti notizie relativamente agli sport di contatto, che sono (e possono essere) consentiti in quelle Regioni e Province autonome che – accertato un rischio ridotto rispetto all’andamento della situazione epidemiologica – hanno facoltà di adottare e propri protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
– la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di “minore entità” (massimo 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso) è consentita solo dove sia possibile assicurare prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, vi sia ricambio d’aria, e sia rispettato il distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro; vige sempre l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina. Se per l’evento sportivo si supera il numero di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento stesso;
– e infine gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e regionale o organizzati da organismi sportivi internazionali – così come le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra – sono consentiti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA e EPS per prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che vi partecipano.
Ricordiamo che il testo del provvedimento in pdf può essere scaricato a questo link.