Con l'Interpello n. 8/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha offerto chiarimenti con riferimento all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi da parte di a.s.d. che si avvalgono dell'opera di volontari.
La risposta della Commissione si pone in assoluta continuità con quanto si è letto e sostenuto in questi mesi, nel senso che, ai fini dell'obbligatorietà del DVR (Documento di Valutazione Rischi), l'attività di volontariato a titolo gratuito (o con il solo rimborso spese) a favore delle associazioni sportive dilettantistiche segue il regime previsto per i lavoratori autonomi.
La Commissione ricorda inoltre che qualora i volontari prestino la propria opera all'interno di un'organizzazione lavoristica, il datore di lavoro è tenuto non solo a fornire informazioni dettagliate relativamente ai potenziali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera ma anche ad adottare tutte le misure utili per evitarli o ridurli al minimo.
Oggi, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro si estende ben oltre il lavoro subordinato, coinvolgendo direttamente i co.co.co. sportivi e i collaboratori autonomi che operano negli impianti. In questo articolo facciamo chiarezza sull'ambito di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, analizzando gli obblighi prevenzionistici e le tutele concrete previste per chi svolge attività sportiva a titolo oneroso, e distinguendo tra i collaboratori che percepiscono importi superiori o inferiori a 5.000 euro, per i quali sono previste specifiche deroghe e semplificazioni