Con la nota nr. 201046 del 30/12/2010, il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2011.
Con la nota nr. 201046 del 30/12/2010, il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2011.
Quale principale novità si evidenzia l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese.
L’importo dovuto è pari a 30,00 euro.
Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione.
Resta da chiarire se i soggetti iscritti al REA precedentemente al 01/01/2011 siano comunque assoggettati al pagamento: si ritiene di dover rispondere in senso affermativo, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte del Ministero competente.
Si ricorda che il pagamento del diritto annuale per i soggetti già iscritti al 31/12 dell’anno precedente deve essere effettuato tramite modello F24 entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (il 16 giugno per i soggetti con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare); il versamento può essere inoltre operato entro il 7° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (16 luglio per i soggetti con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare) con il pagamento dello 0,40% in più.
Quale principale novità si evidenzia l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese.
L’importo dovuto è pari a 30,00 euro.
Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione.
Resta da chiarire se i soggetti iscritti al REA precedentemente al 01/01/2011 siano comunque assoggettati al pagamento: si ritiene di dover rispondere in senso affermativo, ma sul punto si attendono chiarimenti da parte del Ministero competente.
Si ricorda che il pagamento del diritto annuale per i soggetti già iscritti al 31/12 dell’anno precedente deve essere effettuato tramite modello F24 entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (il 16 giugno per i soggetti con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare); il versamento può essere inoltre operato entro il 7° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (16 luglio per i soggetti con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare) con il pagamento dello 0,40% in più.