La proroga al 31 marzo 2021 è indicata all’art. 19 del d.l. 1 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 323. Dispone la norma che
I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
All’interno dell’allegato a cui si riferisce la disposizione vi è un elenco di provvedimenti i cui termini sono stati dunque prorogati, e tra questi quello previsto dall’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n. 27): l’articolo in questione prevedeva che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente
Le due norme vanno pertanto lette insieme: a significare che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le associazioni potranno tenere le assemblee in videoconferenza anche se lo statuto dell’associazione non prevede tale possibilità.