Per il secondo anno consecutivo gli enti non profit che nel corso dell'anno precedente (dunque nel 2019) hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web le relative informazioni. A partire dal 2020 detto adempimento deve essere rispettato entro il 30 giugno di ogni anno.
Ricordiamo che la legge n. 124 del 2017 aveva stabilito l’obbligo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici superiori a 10.000 ricevuti da pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente (criterio per cassa).
il Decreto crescita (G.U. 151 del 26/6/2019) ha portato l’obbligo al 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione ricevuta.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026