Ora, tra le varie novità introdotte dal d.lgs 6 agosto 2012 n. 147, pubblicato in G.U. il 30 agosto 2012 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legisativo 26/3/2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, si evidenzia l’abrogazione dei requisiti professionali per la vendita e somministrazione dei prodotti alimentari per tutti i casi in cui la vendita sia effettuata con modalità o spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente, come ha avuto modo di chiarire anche la circolare ministeriale n. 3656/C del 12 settembre 2012.
La norma in commento ha modificato l’art. 71, co. 6, del d.lgs. n. 59/2010, abrogando l’alinea “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone“.
Pertanto i requisiti previsti dalla medesima disposizione ai punti a), b), e c) che di seguito si riportano:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
non potranno più essere richiesti per la vendita di prodotti alimentari nell’esercizio di vicinato (disciplinato dal d.lgs. n. 114/98) né per la somministrazione ai soci da parte di circoli privati in luogo non aperto al pubblico disciplinata dall’art.3, co. 6 lett.e) l. n. 287/91 – o dalle legge regionali – e dal d.p.r. n. 235/2001 e ciò anche per i circoli non aderenti ad enti assistenziali riconosciuti dal Mistero dell’Interno, anche nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del T.U.I.R. (ora art.148-149 T.U.I.R.) e infine anche se l’attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.
Vale precisare, per completezza, che la disposizione interviene solo a modificare uno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione amministrativa (oggi sostituita dalla S.C.I.A.) rimanendo fermi gli obblighi previsti dall’art 148, co. 5 e 8, T.U.I.R., in ambito tributario per le agevolazioni fiscali che continuano a spettare soltanto alle seguenti condizioni:
* Biancamaria Stivanello, Avvocato in Padova