• Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • Lavoro e previdenza
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Le Monografie di Fiscosport
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login
Registrati
Benvenuto!Accedi al tuo account
Password dimenticata?
Crea un account
Registrazione
Benvenuto!Crea un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
Cerca
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Facebook
Instagram
Twitter
Sign in / Join
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETSFiscosport.itProfessionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login
More
    • Home
    • Approfondimenti
      • Articoli di approfondimento
      • Lavoro e previdenza
    • Notizie in Pillole
      • News e Comunicazioni
      • Le dichiarazioni
    • Giurisprudenza, norme e prassi
      • Sentenze
      • Circolari e risoluzioni
      • Normativa
      • La modulistica
    • Guide e Vademecum
    • Le Monografie di Fiscosport
    • Terzo settore
      • Enti Terzo Settore
      • 5 per mille
    • I vostri quesiti
      • Le risposte ai quesiti
      • Poni un quesito
    • Scadenzario
    • Convegni ed eventi
    • Chi siamo
    • Abbonamenti
    • Abbonamenti e Convenzioni
    • Contatti
    • Login
    Home Le dichiarazioni Spesometro 2° semestre 2018: rinvio al 30 aprile 2019
    • Le dichiarazioni

    Spesometro 2° semestre 2018: rinvio al 30 aprile 2019

    Fabio ROMEI
    Fabio ROMEI
    Dottore Commercialista in Roma
    18 Febbraio 2019
    Facebook
    Twitter
    Linkedin
    WhatsApp
    Telegram
    Email
    Print
      Slitta al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello spesometro. Ad annunciare la proroga della scadenza, attualmente fissata al 28 febbraio 2019, è stato il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci al termine del tavolo tecnico tenutosi il 13 febbraio 2019 per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali, come lamentato in questi giorni da molti operatori del settore, rimandando ad un D.P.C.M. l’ufficializzazione della proroga.

      Analizziamo di seguito quali sono i soggetti interessati a questo adempimento.

      Soggetti obbligati alla comunicazione

      Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. L’adempimento riguarda, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA, obbligate a inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) comprese quelle in regime forfetario legge 398/91.

      Soggetti esclusi dalla comunicazione

      Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

      Operazioni da inserire nella comunicazione

      Vanno comunicate con riferimento al secondo semestre 2018:
      • le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’importo fatturato
      • le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa
      • le note di variazione

      Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

      • alle entrate c.d. “istituzionali” quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
      • alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

      Le ASD in regime fiscale Legge 398: non devono inserire i dati delle fatture ricevute 

      Il “nuovo” articolo 21 del D. L. 78/2010 così come modificato dall’articolo 4 del D. L. 193/2016 dispone infatti che l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.
      Quindi a partire dal 1 gennaio 2017, i soggetti in “Regime 398”, diversamente dal passato, non tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto non devono più includere queste fatture nello spesometro.

      Tale interpretazione è confermata dalla Circolare 1 del 7/2/2017 che stabilisce che i soggetti in "Regime 398" "non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perchè, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo di registrazione".

      Contenuto della comunicazione

      I dati da comunicare sono quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972
      La comunicazione, compilata in forma analitica (a differenza del vecchio Spesometro che consentiva l’invio dei dati anche in forma aggregata), dovrà contenere le seguenti informazioni:

      a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
      b) la data ed il numero della fattura;
      c) la base imponibile;
      d) l'aliquota applicata;
      e) l'imposta;
      f) la tipologia dell'operazione.

      I dati relativi alle fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate poiché transitate tramite il sistema di interscambio, e per tale ragione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. Come chiarito dalla circolare 1/E del 07/02/2017, la comunicazione dati fattura potrebbe comunque includere, se dovesse risultare più agevole, anche i dati delle fatture elettroniche. Tale operazione non è considerata dall’agenzia delle entrate come errore.
      Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione ogni altro incasso e pagamento non documentato da fattura (scontrini, ricevute fiscali, scheda carburante) ed in generale i dati contenuti in altri documenti.

      Riepilogando rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione:
      –  fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione
      – ogni altro incasso/pagamento non documentato da fattura

      Modalità di invio della comunicazione

      La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:
      • direttamente dal contribuente
      • tramite un intermediario abilitato

      Sanzioni e ravvedimento operoso

      Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

      È prevista una riduzione del 50% della medesima sanzione, entro limite massimo di Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

      È possibile, comunque, applicare l'istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni per omessa/errata trasmissione dati fatture emesse/ricevute (ex Spesometro) tenendo conto della correlazione con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA fissata al 30 aprile di ogni anno.

      Si ricorda che il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

      Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione e applicando alla sanzione le riduzioni previste dalle norme sul ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
       

      Facebook
      Twitter
      Linkedin
      WhatsApp
      Telegram
      Email
      Print
        Articolo precedenteFatturazione elettronica e ciclo passivo: due opinioni a confronto (e una Newsletter con uscita anticipata)
        Articolo successivoCon la definitiva approvazione del c.d. “Decreto semplificazioni” (d.l. n. 135/2018) ripristinata l’IRES al 12% per gli Enti del Terzo Settore
        Avatar
        Fabio ROMEI
        Dottore Commercialista in Roma
        Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Consulente e revisore di federazioni sportive nazionali ed enti sportivi.
        Svolge attività di formazione per la Scuola dello Sport del CONI dal 1998.
        Docente nel corso di Management sportivo CONI Luiss e nel Master di primo livello in Diritto e Management dello Sport della Università Link Campus University; Vice presidente commissione società sportive ODCEC Roma e membro della Società Italiana di Management Sportivo.
        Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

        Resta connesso

        2,602FansMi piace
        206FollowerSegui

        Ultimi articoli

        Scadenzario

        Le più importanti scadenze fiscali entro il 16 marzo 2021

        Redazione Fiscosport - 2 Marzo 2021 0
        Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 16 marzo 2021. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E).

        Revisore dei conti: a partire da quando va nominato?

        2 Marzo 2021

        Il Decreto Milleproroghe e l’approvazione dei bilanci

        27 Febbraio 2021

        INAIL fornisce ulteriori chiarimenti sulla sospensione contributi e versamenti

        26 Febbraio 2021

        Vendita divise sociali e gadget ai soci ai fini di “raccolta...

        26 Febbraio 2021

        Le nostre Newsletter

        Newsletter Fiscosport n. 4/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 18 Febbraio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 3/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 04 Febbraio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 2/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 21 Gennaio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 1/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 07 Gennaio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 25/2020

        Newsletter Fiscosport.it - 17 Dicembre 2020
        Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
        Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Perugia n. 18 del 28/06/2011)
        Direttore Responsabile: Francesco Sangermano
        Fiscosport s.r.l. - PI e CF 01304410994 - n. REA 271620 - cap. soc. 10.000,00 euro i.v.
        • Condizioni di utilizzo
        • Privacy policy
        • Cookie policy
        • Contatti
        © Copyright © 2021 Fiscosport.it.
        NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!

        Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più consulta la. nostra privacy policy.