Ogni anno, infatti, i valori minimi di retribuzione giornaliera sono rivalutati in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.
Il mimale giornaliero di retribuzione per l’anno 2025 per la generalità dei lavoratori dipendente è di € 57,32 pari a € 1.490,32 mensili (€ 57,32 x 26 gg).
Si coglie l’occasione per riepilogare i soggetti che devono essere assicurati e gli adempimenti connessi al premio INAIL.
Con riferimento al settore sportivo, a seguito del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con i decreti correttivi, l’INAIL con la circolare n. 46/2023 ha individuato i soggetti per i quali la riforma dello sport prevede l’obbligo assicurativo.
Soggetti tutelati dall’INAIL | Soggetti NON tutelati dall’INAIL |
Lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico (art. 34, comma 1, D. Lgs. 36/2021) | Titolari di rapporti di co.co.co sportivi (tutela assicurativa obbligatoria compresa nel tesseramento) |
Giovani atleti assunti con contratto di apprendistato (art. 30, comma 5, D. Lgs. 36/2021) | Sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari |
Titolari di rapporti di co.co.co di carattere amministrativo gestionale (art. 37, comma2, D. Lgs. 36/2021) | Lavoratori autonomi occasionali che rendono la prestazione in base a un contratto l’opera (art. 2222 c.c.) |
Prestatori di lavoro occasionale (Prest.O) art. 54-bis D.L. 50/2027) |
Chi va assicurato?
- Co.co.co. amministrativo-gestionali (compiti tipici: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità)
- Lavoratori subordinati (esempio: custodi, manutentori, addetti pulizie)
- Soci, volontari e associati di ASD/SSD che esercitano attività sportiva in presenza di un rapporto di lavoro subordinato oppure soci, volontari e associati di ASD/SSD che esercitano attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società in presenza di un contratto di co.co.co amministrativo – gestionale o rapporto di lavoro subordinato non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale (Circolare INAIL n. 31 del 20/05/2025). Rinvio all’articolo di Maria Cristina.
I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo sono:
- l’ammontare delle retribuzioni/compensi
- il tasso di premio.
Lavoratori subordinati
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione da versare all’INAIL è la retribuzione “effettiva”, tenendo però conto di un importo minino e un importo massimo di retribuzione (c.d. minimale o massimale “di rendita”) stabiliti dall’articolo 116, comma 3, del D.P.R. 1124/1965.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e CCNL;
- dei limiti minimi di rendita stabiliti dalla legge e annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.
Dal 1° luglio 2024 il minimale e il massimale annuo sono i seguenti:
Dal 1° luglio 2024* | Importo annuale |
Minimale di rendita | € 20.258,70 |
Massimale di rendita | € 37.623, 30 |
*In attesa della circolare INAIL, che generalmente viene pubblicata in settembre, che fissi i minimali e massimali di rendita validi dal 1° luglio 2025
La retribuzione effettiva annua va quindi confrontata con il minimale e il massimale di rendita.
Se
- la retribuzione effettiva annua è < al minimale => il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita.
- la retribuzione effettiva annua è > al massimale => il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita.
- la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita => il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all’articolo 25, sono classificati nella gestione industria e, riguardo alle Tariffe dei premi, si fa riferimento a quelle approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
La Circolare INAIL 46/2023 riprende le figure rientranti nella definizione di lavoratore sportivo:
Figure di lavoratori | Voce di Tariffa | Premio |
Atleti | 0590 | 79 per mille |
Direttore tecnico – sportivo, preparatori atletici | 0590 | 79 per mille |
Istruttori | 0610 | 9 per mille |
Allenatori, maestri e selezionatori | 0590 | 79 per mille |
Direttori di gara settore professionistico | 0590 | 79 per mille |
Altri tesserati | Individuata sulla base della descrizione indicata dal soggetto assicurante nella denuncia di iscrizione |
Titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
I lavoratori titolari di un rapporto di co.co.co amministrativo gestionale (lavoratori parasubordinati) non sono lavoratori sportivi, infatti, le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono espressamente escluse dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021.
L’attività di carattere amministrativo-gestionale consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,00‰.
Figure di lavoratori | Voce di Tariffa | Premio |
Cococo amministrativo gestionale | 0722 | 5 per mille |
Per tali lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio annuale dovuto all’INAIL, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
Si evidenzia che l’unità minima di determinazione dell’imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l’intera mensilità, senza doverlo rapportare a valori giornalieri.
I minimali e massimali annuali si dividono in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Se il rapporto ha durata inferiore all’anno si rapporta il compenso ai mesi di durata del contratto, si confronta il valore con il minimale mensile ed il massimale mensile.
Dal 1° luglio 2024 | Importo annuale | Importo mensile |
Minimale di rendita | € 20.258,70 | € 1.688,23 |
Massimale di rendita | € 37.623, 30 | € 3.135,28 |
Se:
- il compenso medio mensile risulti di importo < al minimale => la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale moltiplicato per i mesi di durata del rapporto ;
- il compenso medio mensile risulti, invece, di importo > al massimale mensile => la base imponibile sarà comunque pari a detto massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
- il compenso medio mensile è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Il minimale e il massimale sono riferiti in capo al soggetto percettore, quindi rispetto a tutti i compensi da esso percepiti nell’anno anche da committenti diversi.
Quindi se non si ha un unico rapporto con un unico committente ma più rapporti con committenti diversi, il collaboratore deve comunicare a ciascun committente i compensi stabiliti dai vari contratti. Ogni committente calcola la quota di propria competenza come previsto dalla Circolare Inail n. 32 dell’11.4.2000.
Contrariamente ai lavoratori dipendenti, per i quali l’aliquota è totalmente a carico del datore di lavoro, per i parasubordinati il premio assicurativo è ripartito tra committente (2/3) e lavoratore (1/3).
Esempio
- Co.co.co. amministrativo gestionale
- Decorrenza contratto: 01/01 – 30/06
- Compenso complessivo lordo: 5.000 euro
Periodo | Compenso medio | Minimale | Massimale | Base imponibile |
Gennaio | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Febbraio | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Marzo | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Aprile | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Maggio | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Giugno | 833,33 | 1.688,23 | 3.135,28 | 1.688,23 |
Totale imponibile | 10.129,38 |
Premio: € 10.129,38 x 5,00‰ = € 50,65 + 1% 0,51 = € 51,16 di cui 2/3 a carico ASD/SSD € 34,11 e 1/3 a carico collaboratore pari a € 17,05.
Check-list per ASD/SSD
□ Verificare se il collaboratore è tra i soggetti tutelati da assicurazione gestita da INAIL;
□ Presentare la denuncia di esercizio attività (apertura posizione INAIL) descrivendo con attenzione la mansione del lavoratore/i assicurati; dall’attività esercitata dipenderà la voce tariffaria;
□ Controllare i minimali aggiornati ogni anno;
□ Autoliquidare il premio entro 16 febbraio (o rateizzare 4 rate trimestrali)
□ Presentare la dichiarazione dei salari entro il 28 febbraio