Con l’ordinanza n. 5132 del 25 febbraio 2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla questione dei presupposti per il riconoscimento del regime fiscale agevolato in favore delle ASD, confermando una linea interpretativa da tempo consolidata in giurisprudenza: il possesso dei requisiti formali richiesti dalla normativa di settore non è di per sé sufficiente per accedere al regime di favore, essendo necessario che tali requisiti si accompagnino a un’effettiva rispondenza sostanziale ai principi di democraticità interna e assenza di fine di lucro.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ASD, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza dei presupposti per l’applicazione del regime di favore, con conseguente recupero dell’IVA e delle imposte dirette. La contribuente aveva ottenuto ragione in secondo grado, dove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’iscrizione al registro del CONI per l’anno di imposta 2011 e la presenza di uno statuto formalmente corretto fossero elementi sufficienti a qualificare l’ente come non commerciale.
La Cassazione, discostandosi da tale impostazione, ha invece sottolineato come la verifica dell’effettività dei requisiti statutari e gestionali costituisca elemento imprescindibile ai fini dell’inquadramento fiscale dell’ente.
In particolare, i giudici hanno censurato la sentenza d’appello per non aver adeguatamente valutato elementi sintomatici di una gestione non coerente con i fini istituzionali: tra essi, la mancata distinzione contabile tra attività istituzionale e attività commerciale, l’assenza di una chiara partecipazione dei soci alla vita associativa (anche sotto il profilo del versamento delle quote) e la carenza di documentazione idonea a provare l’effettivo perseguimento degli scopi statutari.
Si riafferma dunque, come si accennava in apertura, il principio secondo il quale la fruizione delle agevolazioni fiscali è subordinata non solo al rispetto delle condizioni formali previste dalla legge ma anche alla verifica della loro attuazione concreta nella prassi gestionale dell’ente.