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Home Approfondimenti Due considerazioni sulle quote di iscrizione alle competizioni nell'ambito ACI
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Due considerazioni sulle quote di iscrizione alle competizioni nell’ambito ACI

Alberto Vigna
Rag. Commercialista in Udine
18 Dicembre 2024
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    A fronte del pagamento di importi riferiti a quote/tasse di iscrizione per la partecipazione a eventi sportivi organizzati dall’Automobile Club Italia nella sua veste di Federazione Sportiva Nazionale, si riscontra spesso un comportamento non corretto sotto due profili, che andiamo a esaminare nel contributo che segue

    Le parti del contratto

    L’art. 62 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport stabilisce che con l’iscrizione alla competizione si conclude un contratto fra il Concorrente e l’Organizzatore che può essere firmato congiuntamente o risultare da uno scambio di corrispondenza (art. 1.13 del Regolamento Particolare di Settore Rally Aci-Sport).

    È quindi evidente che il rapporto giuridico patrimoniale emergente si instaura esclusivamente tra queste due parti.

    Se il rapporto giuridico instaurato è quello tra Organizzatore e Concorrente, l’effetto patrimoniale e l’eventuale fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 devono intercorrere unicamente tra queste due parti nella loro posizione rispettivamente di prestatore del servizio e committente, a nulla rilevando il fatto che l’importo possa essere anticipato in nome e per conto del Concorrente da un soggetto terzo (es. Scuderia, Conduttore o altro soggetto) o che l’organizzatore demandi ad altro soggetto l’incarico di incassare, a suo nome e per suo conto, le quote di iscrizione.

    Ciò che invece accade spesso nella pratica è che nella scheda di iscrizione da parte degli Organizzatori venga richiesto di indicare l’intestatario della eventuale fattura se diverso dal Concorrente/committente, come pure è frequente che la relativa fattura venga emessa da un soggetto terzo diverso dall’Organizzatore o dal Coorganizzatore (figura prevista dai regolamenti ACI).

    Segnaliamo pertanto l’irregolarità di tali comportamenti, ai quali deve quindi essere prestata la massima attenzione (anche per gli effetti sulla debenza dell’IVA, di cui diciamo qui di seguito)

    L’aspetto IVA

    L’Organizzatore (incluso il coorganizzatore) e il Concorrente sono, per regolamento, entrambi  “licenziati”, e quindi tesserati alla stessa Federazione Sportiva Nazionale (ACI,  ACI-Sport).

    Com’è ben noto, l’art 10 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che:

    1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
    2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del (ndr: refuso, più correttamente dovrebbe essere “nel”) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate- l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

    Ne consegue che tra le norme che l’ordinamento ricollega alla qualifica di soggetto sportivo dilettantistico vi siano anche quelle agevolative di carattere tributario/fiscale.

    Al fine del riconoscimento, è necessario pertanto un iter di verifica e controllo dei requisiti, che il Dipartimento per lo Sport ha demandato al CONI tramite le proprie Federazioni Sportive Nazionali, nello specifico caso quindi ad ACI.

    Tra i requisiti necessari per il riconoscimento, l’ACI deve verificare che gli statuti delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche abbiano recepito le clausole statutarie obbligatorie previste dall’art. 7 del D. Lgs. 36/2021, tra le quali quelle relative all’oggetto sociale, che in particolare deve ricomprendere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

    Con l’iscrizione nel RAS, viene quindi sostanzialmente certificata la presenza di tale attività negli oggetti sociali.

    L’Organizzatore quindi, se costituitosi come Associazione Sportiva dilettantistica e/o Società di capitali Sportiva Dilettantistica, affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale e/o ad un Ente di Promozione Sportiva e iscritto nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS o RASD) tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assume la qualifica di  soggetto sportivo dilettantistico e come tale destinatario della normativa agevolativa IVA in argomento.

    Non vi è alcun dubbio che la tassa di iscrizione alla competizione sia riconducibile a un corrispettivo specifico dovuto dal Concorrente per l’esecuzione di un servizio sportivo dilettantistico fornito dall’Organizzatore che, se iscritto nel RASD, viene svolto “in diretta attuazione” agli scopi statutari ai fini delle imposte dei redditi e “in conformità” agli scopi istituzionali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

    Al verificarsi delle situazioni di cui ai punti precedenti, si concretizzano le condizioni di esclusione da IVA previste dall’art 4 c. 4 del DPR 633/72, in quanto non sono considerate commerciali ai fini IVA le prestazioni

    …effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,..”…….”…anche rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

    La quota di partecipazione a competizioni, pagata da un sodalizio affiliato all’ACI a un altro sodalizio pure affiliato all’ACI, rientra quindi pienamente nella previsione dell’art. 4 del D.P.R. 633/72, pertanto l’assoggettamento a IVA di essa appare illegittimo.

    Alcune altre considerazioni, sempre in tema di IVA

    L’esclusione ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972, per effetto del D.L. 146/2021, è norma destinata a scomparire.

    Dal  01/01/2026 (termine prorogato dal decreto milleproroghe in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al momento della redazione del presente articolo, e anticipato con Comunicato stampa n. 107 del 09/12/2024 dal Consiglio dei Ministri: v. Proroga IVA per lo Sport e il Terzo Settore: un sospiro di sollievo per il 2025) l’agevolazione si tramuterà in esenzione oggettiva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

    La variazione è stata introdotta per fare fronte alla procedura di infrazione n. 2008/2010 contro il nostro Paese della Commissione Europea per non aver recepito in modo corretto la Direttiva IVA.

    Ciò, se di fatto non comporterà variazioni sostanziali in termini di addebito di imposta e determinazione del corrispettivo, attraendo al mondo IVA dette operazioni, seppur in esenzione, obbligherà gli organizzatori a una serie di adempimenti diversi a seconda dei regimi contabili adottati. In particolare, le quote di partecipazione a competizioni di cui ci stiamo occupando diverranno esenti, quindi ancora comunque non soggette a IVA 22%.

    L’attuale esclusione da IVA delle prestazioni sportive è stata oggetto di discussione dottrinale per quanto attiene invece i casi in cui il Prestatore (Organizzatore) sia una società di capitali.

    Infatti la prima parte dell’art. 4 del DPR 633/1972 fa riferimento alle sole associazioni e pertanto la disposizione si renderebbe applicabile in prima istanza alle sole a.s.d. iscritte nel RASD e non alle società sportive dilettantistiche, anch’esse iscritte al RASD.

    L’estensione dell’agevolazione, e quindi l’esclusione da IVA anche alle Società di capitali Sportive dilettantistiche, è stata stabilita dall’art. 90 comma 1 L. 289/2002, norma emanata temporalmente in momento successivo all’art. 4 del DPR 633/1972 e non abrogata dal D.Leg. 36/2021 (Riforma dello Sport) ai sensi della quale:

    … Le disposizioni della Legge 16/12/1991 n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.

    E tale estensione è stata recentemente confermata, proprio per fugare i dubbi a cui abbiamo accennato sopra, dall’art 3 comma 1 del D.L. 09/08/2024 n. 113 convertito dalla L. 143/2024 con il quale è stato ribadito che proprio in virtù del comma 1 dell’art. 90 della L. 289/2002, per tutto il periodo in cui le prestazioni saranno considerate escluse ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, tale agevolazione è estesa anche alle società sportive dilettantistiche, facendo salvi i comportamenti adottati in tal senso anche prima dell’entrata in vigore della norma1

    Pertanto, quanto detto sopra sul regime IVA delle quote di partecipazione non cambia se uno dei due soggetti coinvolti, o entrambi, non sono associazioni ma società di capitali, purché entrambi siano iscritti al RAS.

    In conclusione:

    1. Qualsiasi compenso pagato per la partecipazione a un evento sportivo dilettantistico da un tesserato a un soggetto organizzatore affiliato alla stessa Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva:
    • fino al 31/12/2025 dovrà essere considerato escluso da IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972;
    • dal 01/01/2026 (a parere dello scrivente il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, per un refuso ha riportato erroneamente la data del 10/01/2026) dovrà essere considerato esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 per effetto della modifica apportata dal D.L. 146/2021.
    1. Nel caso in cui il tesserato venga obbligato al pagamento dell’Iva sulla tassa di iscrizione,  potrà richiedere al prestatore/organizzatore il rimborso dell’IVA indebitamente versata e l’emissione della nota di accredito ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972. Diversamente il tesserato potrà rivalersi sul prestatore/organizzatore in via civilistica tramite un’azione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
    1. Il prestatore/organizzatore potrà presentare domanda di rimborso dell’IVA versata, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/1972  rivolgendosi all’Erario nel termine di due anni dalla data di rimborso dell’imposta al tesserato, per evitare un indebito arricchimento (art. 2041 c.c.).

    È appena il caso di ricordare che tutto ciò non vale se, secondo la prassi irregolare di cui abbiamo parlato nella prima parte di questo articolo, anche solo uno dei soggetti fra i quali interviene la fatturazione non coincida con l’effettiva parte del contratto: se la fattura non viene emessa dall’Organizzatore, licenziatario e iscritto al RASD, ma da un altro soggetto, è ovvio che non siamo più nell’esclusione/esenzione IVA delle operazioni fra soggetti entrambi sportivi dilettantistici.

    1. “Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. [↩]
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      ISSN sito web: 2974-9948
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