La richiesta del beneficio deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, a partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026: non sono infatti considerate valide le domande trasmesse con modalità diverse oppure inviate fuori dai termini stabiliti. All’interno della piattaforma è disponibile anche una guida operativa che supporta gli utenti nella compilazione e nell’invio dell’istanza.
Il meccanismo del credito per sponsorizzazioni sportive, introdotto originariamente nel 2020 e successivamente prorogato, prevede un riconoscimento fiscale a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) .
I beneficiari degli investimenti devono:
- operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici;
- svolgere attività sportiva giovanile;
- avere ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2023 e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
Per quanto riguarda le condizioni economiche dell’investimento, resta fermo l’importo minimo dell’investimento contrattuale in campagne pubblicitarie che non può essere inferiore a 10.000 euro (IVA esclusa).
Restano escluse dalla disposizione in esame gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Il credito viene calcolato nella misura del 50% dell’investimento effettuato, sempre al netto dell’IVA, salvo i casi di indetraibilità previsti dalla normativa fiscale.
Ulteriori precisazioni operative riguardano la gestione delle domande e della documentazione: nel caso di più fatture riferite allo stesso soggetto richiedente, occorre presentare più istanze; inoltre, i pagamenti devono risultare effettuati con strumenti tracciabili (ad esempio bonifico o carte), in coerenza con le disposizioni che escludono l’utilizzo del contante.
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e in quelle successive fino a completo utilizzo.
Per gli operatori sportivi – in particolare per le associazioni e società sportive dilettantistiche, seppur con l’esclusione di quelle che operano nel regime fiscale della legge 398/1991 – la misura continua a rappresentare un’importante leva indiretta di finanziamento, poiché incentiva le imprese sponsor a sostenere economicamente l’attività sportiva mediante contratti di sponsorizzazione fiscalmente agevolati. Per le imprese, invece, il credito costituisce un beneficio fiscale immediatamente collegato alla strategia di promozione e comunicazione aziendale nel mondo dello sport, con percentuale di recupero significativa rispetto alla spesa sostenuta.
Per ulteriori informazioni si vedano i documenti presenti sul sito del Dipartimento dello Sport.







