Con sentenza n.1713 del 27 gennaio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha fissato il principio per cui per l'ordinamento statale non rilevano le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento sportivo relative al contratto di tesseramento di uno sportivo dilettante.
Con la sentenza n.1713/2010 la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente ritenuto che “In tema di contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) non trova applicazione la disciplina legislativa recata dall’art.4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (secondo cui devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti di costituzione di rapporti a titolo oneroso tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni), bensì quella di cui agli artt.4 e 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (in forza dei quali – e, segnatamente, dell’art.42 – l’attività degli allenatori è a titolo gratuito, avendo essi diritto soltanto ad un premio di tesseramento annuale e ad un rimborso spese, purché tale pattuizione sia oggetto di stipulazione per iscritto), con la conseguenza che deve escludersi la nullità dell’anzidetto contratto di tesseramento sia per mancata osservanza della forma vincolata – giacché la violazione della predetta norma regolamentare dell’ordinamento sportivo non può trovare sanzione nell’ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme – sia per la pattuizione di un compenso, non violando l’onerosità della prestazione alcuna norma imperativa.”