a) T.A.R. Lazio, Roma Sez. II quater, 18-09-2019, n. 11075
La compatibilità con le destinazioni d’uso riservata alle sedi delle APS già prevista dall’art.32 comma IV L.383/2000 e ora ripresa per tutti gli ETS dall’art.71 D.Lg.vo 117/17, è norma statale di carattere generale in quanto riferita alla zonizzazione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati. Non trova pertanto applicazione in presenza di disciplina speciale derivante da strumenti urbanistici attuativi e da regimi convenzionali.
Il giudizio riguarda i provvedimenti di demolizione e ripristino delle opere interne e di chiusura delle attività sociali, adottati dall’amministrazione comunale nei confronti di una a.s.d. di promozione sociale per illegittimo cambio di destinazione d'uso prevalente dell’immobile da insediamento di tipo industriale-artigianale ad area attrezzata per il fitness.
Nello specifico, l’area interessata era compresa in un P.I.P. (piano degli insediamenti produttivi) per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie; con l’aggiudicazione e assegnazione del lotto il beneficiario aveva sottoscritto apposita convenzione con il Comune assumendo specifici obblighi finalizzati a mantenere all'area la destinazione produttiva, ancora vincolanti, opponibili ai terzi e previsti a pena di risoluzione del titolo della cessione medesima.
In tale contesto il T.A.R. ha escluso l’applicazione della norma che riconosce la compatibilità delle sedi e dei locali in cui si svolge l’attività delle a.p.s. con tutte le destinazioni d’uso omogenee, poiché al lotto su cui insiste il capannone in oggetto era stata data una specifica destinazione urbanistica, non assimilabile ad alcuna delle destinazioni d'uso contemplate dal D.M. n. 1444 del 1968 e ha pertanto confermato la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Per completezza si ricorda che le zone territoriali omogenee sono definite dall'art. 2 del decreto ministeriale citato come segue:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) entro determinati limiti di superficie e densità
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Soprattutto, secondo il T.A.R., la disciplina urbanistica derivante dallo strumento di natura attuativa (P.I.P.) e la disciplina convenzionale derivante dagli accordi sottoscritti con il Comune in sede di aggiudicazione dei lotti, hanno carattere speciale rispetto a quella derivante dal piano regolatore generale presa in considerazione dal predetto decreto e pertanto prevalgono sulle stesse rendendo inapplicabile il regime di compatibilità ex lege previsto dalla norma.
b) T.A.R. Toscana, sez. III, 14/2/2019 n. 235; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30/9/2019 n. 2053
La compatibilità della sede e dei locali delle associazioni di promozione sociale con ogni destinazione urbanistica, non esclude la necessità di un titolo edilizio quando la concreta modifica del precedente uso, ancorché senza opere, intervenga tra categorie funzionali non omogenee. L’amministrazione ha sempre il diritto di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d’uso con le prescrizioni in materia edilizia e con le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità.
I giudizi trattano della legittimità di ordinanze di riduzione in pristino per abusiva modifica della destinazione d’uso : nel primo caso di un immobile residenziale trasformato, con opere, in sede di circolo ricreativo-culturale con somministrazione di alimenti e bevande; nel secondo caso di un immobile avente destinazione d’uso a negozio, adibito a luogo di culto.
Per quanto qui di interesse, in entrambi i casi i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale in quanto il cambio della destinazione d’uso era stato attuato in assenza di titolo edilizio (SCIA) e pertanto l’amministrazione non aveva potuto apprezzare la conformità alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria.
Per completezza si ricorda che il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante è definito dall’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), come modificato nel 2014 dal decreto legge c.d. sblocca Italia allo scopo di semplificare i procedimenti e di uniformare la legislazione regionale, con il quale si individuano le seguenti categorie funzionali :
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale
I giudici amministrativi, non discostandosi da altri precedenti in materia, hanno quindi confermato che la norma derogatoria dettata per le a.p.s. e ora per tutti gli ETS, introduce una compatibilità ex lege della sede e dei locali di tali enti con qualsiasi zona omogenea del piano regolatore, ma ritengono che la concreta modificabilità del precedente uso, ancorché senza opere, quando non sia all'interno di categorie funzionali omogenee, debba essere assentita in un apposito titolo edilizio, mediante il quale l'Amministrazione possa, oltre che verificare i presupposti allegati dal richiedente circa la riconducibilità della situazione al paradigma della citata disposizione, anche verificare l'eventuale maggiore incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio del nuovo uso.
Quali conclusioni è possibile trarre sul piano pratico dalle pronunce dei giudici amministrativi?
In definitiva, semplificando, la norma derogatoria che consente alle aps di svolgere le proprie attività ovunque, viene letta e interpretata con le seguenti limitazioni: la disposizione di favore non vale se esistono strumenti urbanistici speciali e convenzioni con il Comune che stabiliscono specifiche destinazioni vincolanti, come afferma la prima sentenza; inoltre, secondo quanto stabilito dalle altre pronunce, la previsione di generale compatibilità con tutte le destinazioni d'uso, non significa che eventuali mutamenti di destinazione tra categorie diverse, anche senza opere, non debbano essere comunicati all'Amministrazione, che mantiene comunque la facoltà di verificarne la compatibilità con il contesto e con le prescrizioni edilizie.