Con la conseguenza che il contributo straordinario versato dalle società per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da una figura terza non commerciale non è imponibile ai fini IRES.
Da una prima occhiata alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non parrebbero evidenziarsi novità di cui dare nota, tuttavia a una lettura più attenta si evincono alcuni elementi che possono meritare attenzione.
Inquadriamo i termini del quesito:
– la questione riguarda una federazione sportiva nazionale (Alfa), soggetto naturalmente preposto all'organizzazione di campionati e gare;
– tale attività è stata delegata dalla federazione a un altro soggetto (associazione di categoria, presumibilmente non sportivo e non affiliato a Alfa), che ha posto il quesito (il c.d. istante);
-gli associati dell'istante sono associazioni sportive (ASD), anche affiliate alla federazione Alfa ;
– le associazioni (ASD) che vogliono partecipare alle gare versano all'istante, a cui sono associate, una quota annuale, oltre alla quota per partecipare ai campionati;
– la federazione ha fissato un contributo straordinario per partecipare a un certo campionato a cui possono partecipare sia i soci dell'istante, sia altri soggetti non allo stesso associati definiti "partecipanti";
– i "partecipanti" dell'istante sono associati a un ulteriore soggetto (Beta), quest'ultimo affiliato a Alfa;
– tra l'istante e Beta non sembra esservi alcun rapporto associativo, né sono affiliati alla medesima FSN (solo Beta è affiliato a Alfa);
– le associazioni partecipanti al campionato, sono associati a Beta e tesserati a Alfa;
– la quota di partecipazione straordinaria viene incassata dall'istante (soggetto non affiliato a Alfa) e si riferisce ad associazioni di Beta.
La domanda è se tale quota pagata a Alfa da associazioni non proprie associate, ma associate di Beta sia commerciale o meno.
La risposta amplia il concetto "fanno parte di una unica organizzazione nazionale", comprendendovi non solo persone fisiche tesserate ma anche associazioni affiliate e questa non è una novità.
La novità è rappresentata dal fatto che il presupposto del "fare parte" non è solo il rapporto di affiliazione/tesseramento sportivo, ma anche una altra tipologia di rapporti, definiti dalla legge "strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" (soggetti aggiunti all'art. 148, comma 3, dalla Legge di bilancio 2009).
Ovvero, nonostante l'istante non sia affiliato a Alfa, può incassare corrispettivi specifici decommercializzati (quote di partecipazione) dagli associati di Beta, posto che solo quest'ultima fa parte di una "unica organizzazione nazionale" (la federazione Alfa), sul presupposto di "strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse".
Su quest'ultimo presupposto, non possiamo che osservare:
– "strutture periferiche di natura privatistica": requisito presente nella natura dell'istante (associazione di natura privata);
– "necessarie": ci si chiede perché la federazione Alfa deleghi a terzi proprie attribuzioni istituzionali, ovvero nutriamo qualche dubbio circa la "necessità"
– "agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse": ci si chiede ulteriormente se le federazioni sportive siano enti pubblici …