A seguito delle misure prese dal Governo e dalle Amministrazioni Locali per contenere la diffusione dell’epidemia del Covid-19, sono state progressivamente inibite tutte le attività sportive organizzate dalle a.s.d. e s.s.d.
La chiusura di pressochè tutta l’impiantistica sportiva ha avuto quale conseguenza l’interruzione degli allenamenti degli atleti ed il blocco della corsistica.
Pertanto, le a.s.d. e s.s.d. si pongono il problema di come gestire, con i rispettivi allenatori, tecnici ed istruttori, i contratti sportivi in corso.
Occorre, innanzitutto, considerare che non è possibile dare una risposta generalizzata, dovendosi analizzare le specifiche clausole di ogni contratto, relativamente ai seguenti aspetti:
– modalità di determinazione del compenso, ovvero se sia stabilito su base annuale, mensile oppure su base oraria;
– presenza di clausole risolutive o sospensive espresse.
Naturalmente, al fine di preservare il rapporto di collaborazione, si ritiene di escludere la risoluzione del contratto.
Relativamente alle modalità di determinazione del compenso, si ritiene che nella fattispecie in cui sia contrattualmente convenuto un compenso fisso, su base annua o mensile, occorra formalizzare la sospensione del contratto, sulla base dell’impossibilità temporanea ad adempiere, ai sensi dell’art. 1256, co. 2, c.c.
Si suggerisce pertanto di formalizzare la sospensione mediante la trasmissione a mezzo pec o raccomandata a.r. di una comunicazione a ciascun collaboratore, contenente quanto segue:
“Si comunica che a causa della sua impossibilità ad adempiere temporaneamente alla prestazione in ragione della chiusura dell’attività sportiva stabilita ex lege dal DPCM 11/03/2020, risulta sospesa la controprestazione rappresentata dalla corresponsione del compenso.
Detta sospensione opererà per tutta la durata del sopra citato provvedimento e/o dalle eventuali ordinanze emanate dai preposti organi locali e cesserà automaticamente a far data dalla sancita possibilità di ripresa dell’attività sportiva.”
Qualora, sia invece stabilito un corrispettivo orario, saranno minori le problematiche, in quanto in assenza di prestazione, al collaboratore non sarà dovuto alcun compenso.
Si ritiene comunque necessaria, anche in questa ipotesi, la trasmissione al collaboratore della comunicazione, dando evidenza del provvedimento di chiusura stabilito dal DPCM di riferimento: trattasi del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. (come dovere di informazione), in quanto il contratto è comunque in essere.
Relativamente alla previsione all’interno dei contratti di clausole risolutive o sospensive espresse, sarà sufficiente comunicare al collaboratore la sospensione del rapporto, o l’eventuale risoluzione, prestando particolare attenzione a quanto stabilito dal dettato contrattuale.
Per quanto concerne i collaboratori amministrativi gestionali, il verificarsi dell’impossibilità ad adempiere alla prestazione da parte del collaboratore, dipenderà dalla tipologia di mansione: mentre, ad esempio gli addetti alla sistemazione dei campi da gioco vedranno interrotta la prestazione, il collaboratore che svolga mansioni di manutenzione impianti (caldaie, piscina, ecc.), segreteria o contabilità potrebbe poter continuare a svolgere la propria opera: occorrerà pertanto una disamina per ciascuna fattispecie.
In caso di sospensione, oltre alla comunicazione da inviare al collaboratore, non si ritiene necessario darne comunicazione al competente Centro Impiego, in quanto trattasi di un adempimento di natura amministrativa che non incide sulla sostanza del rapporto; ad ogni modo, una eventuale segnalazione andrebbe comunque effettuata mediante pec, in quanto non è prevista nella procedura on line la possibilità di comunicare la mera sospensione del rapporto, contemplando la sola risoluzione anticipata.
Infine, si rileva che nell’ambito dei rapporti contrattuali con i collaboratori sportivi, oltre al caso di risoluzione/sospensione del contratto, potrebbero essere stipulati degli accordi integrativi, ad esempio ove l'ente sportivo intenda sostenere finanziariamente i propri collaboratori per il periodo di chiusura dell'attività corrispondendo loro, per intero o in percentuale, quanto ciascuno di essi avrebbe potuto percepire in una situazione di normalità operativa, richiedendo in cambio un maggiore o ulteriore l’impegno al termine del periodo di chiusura, ovvero una decurtazione del compenso a parità di impegno, o altre modalità che potranno essere esaminate e decise caso per caso.
Si riporta una bozza d'accordo elaborata dal dott. Donato Foresta
ACCORDO INTEGRATIVO TRA La …………………….. S.S.D. a r.l., con sede in Via ……………………, n. … a ……………. (..), Partita IVA/Codice Fiscale …………………….., rappresentata dal Sig. ………………………… nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito per brevità denominata “Società Sportiva” e il Sig. …………………………… nato a ………………………………… (……) il / / , residente a ……………………………… (……) in via ……………………………………….………… , n. …, C.F. ……………………………………………………… di seguito denominato “Collaboratore” Premesso che: – Tra le Parti è in essere un contratto di collaborazione sportiva (o amministrativo-gestionale) rientrante nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) del DPR 917/1986 (TUIR), stipulato in data ……………… e con durata fino al…………………….…; – A seguito del D.L. del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il successivo DPCM del 23.02.2020 si è imposto alle società e associazioni sportive operanti in Lombardia la sospensione dall’erogazione dei servizi sportivi per 14 giorni con decorrenza dal 24.02.2020; – A seguito del DPCM del 1.3.2020 e del successivo DPCM del 4.3.2020 il periodo di sospensione per le società e associazioni sportive operanti in Lombardia è stato esteso a tutto il 3.4.2020; – A seguito del DPCM del 8.3.2020 le misure restrittive di sospensione per le società e associazioni sportive previste per la Lombardia sono state estese a tutto il territorio nazionale; – Tale sospensione comporta la totale inattività da parte della Società Sportiva e quindi l’impossibilità di erogare ogni qualsivoglia servizio all’utenza sia per attività individuali che di gruppo e, conseguentemente, la sostanziale sospensione dei rapporti di collaborazione sportiva (o amministrativo-gestionale) per il periodo di chiusura per la tutela della salute pubblica in ottemperanza ai sopra richiamati decreti; Tutto ciò premesso le Parti convengono che: 1. La Società Sportiva pur nel periodo di inattività da parte del Collaboratore per la causa di cui in premessa, riconosce allo stesso un compenso commisurato a…… [Esempio 1: compenso settimanale pari al XX% di quanto lo stesso abbia percepito in una “settimana base” individuata nella settimana lavorativa con maggiore impegno di lavoro e di compenso nel corso del corrente anno antecedente agli obblighi di sospensione]. [Esempio 2: compenso pari al XX% di quanto spettante sulla base del planning di ore previsto nel mese di ……..]. Tale compenso verrà corrisposto per [Esempio 1: il solo mese di marzo; [Esempio 2: tutto il periodo di sospensione delle attività];
2. Il Collaboratore si impegna al termine del periodo di sospensione dell’attività a recuperare le ore di attività non svolte correlate ai compensi percepiti di cui al punto precedente prestando la sua opera a favore della Società Sportiva subito dopo la naturale scadenza dell’attuale contratto di collaborazione in essere o al termine del periodo di sospensione, ove il periodo di sospensione dovesse eccedere la naturale scadenza del contratto di collaborazione medesimo, erogando analogo servizio a quello non svolto nel periodo di sospensione o altro similare o alternativo, sia nell’esercizio diretto di attività sportiva che di supporto gestionale, se, alla ripresa delle attività, non fosse possibile proseguire con l’erogazione dei servizi sportivi interrotti a causa della sospensione stessa. [Esempio 1 in aggiunta: Le parti potranno convenire che l’istruttore di un corso che venga soppresso alla ripresa delle attività possa impegnarsi a svolgere un’attività sportiva alternativa, quale, istruttore di un corso diverso, oppure allenamenti non di gruppo, oppure di carattere gestionale (programmazione e organizzazione di corsi ecc.)] ; 3. A fronte dell’attività che verrà svolta dal Collaboratore di cui al punto 2, la Società Sportiva si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso pari a [Esempio 1: al XX% del compenso orario convenuto nel contratto attualmente in essere] [Esempio 2: al XX% del compenso che viene qui pattuito in Euro …… orarie al lordo degli oneri fiscali di legge] Per quanto concerne ogni altro aspetto del rapporto di collaborazione si rinvia al contratto attualmente in essere che integralmente si richiama anche ai fini della disciplina del rapporto tra le Parti in caso di estensione della durata di cui in ossequio al presente accordo integrativo. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della Parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione. Milano, lì ________________ ……………………….. S.S.D.aR.L. Il Collaboratore
|