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Home Approfondimenti La tutela sanitaria in ambito sportivo alla luce delle recenti normative
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La tutela sanitaria in ambito sportivo alla luce delle recenti normative

Barbara AGOSTINIS
Avvocato in Pesaro
27 Marzo 2014
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    Sono ancora numerosi i quesiti che arrivano alla Redazione di Fiscosport a proposito dell'obbligo di certificazione medica: con la sintesi che segue intendiamo pertanto offrire uno schema per ripercorrere le situazioni che il mondo sportivo si trova ad affrontare.

    1.  Attività agonistica

    La definizione di attività agonistica è demandata alle Federazioni sportive nazionali, che hanno adottato un criterio prevalentemente anagrafico.

    Il Ministero della Sanità (circolare 31 gennaio 1983 n. 7), d’altra parte, nel tentativo di delineare il concetto di attività agonistica, ha chiarito che l’aspetto competitivo è un elemento necessario, ma non sufficiente a definire tale forma di attività, muovendo dal presupposto che: “si tratta di una forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L’attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L’aspetto competitivo, infatti, che può essere  presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un’attività sportiva”.

    La tutela sanitaria dell’attività agonistica non è stata modificata in seguito all’entrata in vigore del Decreto Balduzzi.

    La normativa di riferimento continua pertanto ad essere il D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”, che obbliga i praticanti a sottoporsi previamente e periodicamente alla visita di idoneità specifica allo sport che svolgono o intendono svolgere. La periodicità della visita e la tipologia di accertamenti richiesti sono differenziati in base allo sport praticato: a basso impegno cardiovascolare o ad elevato impegno cardiovascolare, secondo quanto specificato nei protocolli allegati al Decreto Ministeriale.

    Medici competenti: la visita medica per il conseguimento del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica deve essere effettuata esclusivamente da un medico specializzato in Medicina dello Sport, che operi presso Centri di Medicina dello sport delle Aziende Sanitarie Locali o presso strutture private accreditate dalla Regione, il cui elenco (per la Regione Marche) è consultabile sul sito del Coni Marche.

    Costi: Il certificato di idoneità alla pratica agonistica è gratuito per gli atleti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

    Recentemente, la Regione Marche ha introdotto uno strumento (informatico ad accesso controllato), utile ad accertare il possesso dell’idoneità all’attività sportiva agonistica da parte dei singoli atleti: il registro regionale delle idoneità sportive, ove devono essere registrate (a cura di ciascun medico sportivo) le idoneità sportive rilasciate.

    La verifica del possesso o meno dell’idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica (in caso di inidoneità o di idoneità scaduta, compare la dicitura “dato non disponibile”) è invero funzionale non solo ai fini della tutela della salute dell’atleta, bensì anche dell’esonero da responsabilità per il Presidente dell’associazione sportiva. Qualora egli faccia partecipare alle competizioni agonistiche un soggetto “inidoneo” o che non si è sottoposto alla visita di idoneità (obbligatoria ex lege), può incorrere in responsabilità civile e/o penale nel caso in cui dall’esercizio di tale attività derivino eventi lesivi per la salute, evitabili attraverso la visita di idoneità.

    2.  Attività non agonistica

    La regolamentazione della tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica è stata oggetto di numerose e significative modificazioni nel corso dell’ultimo anno.

    Se, da un lato, la definizione di tale tipologia di attività, non è stata variata rispetto al passato, dall’altro, il confronto con l’attività ludico-motoria, categoria introdotta e subito abrogata dal cd. Decreto Balduzzi, ha creato numerosi dubbi agli interpreti.

    Con riguardo all’attività non agonistica, è stata confermata la definizione secondo cui tale attività è praticata da: “gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”.

    Il fatto che lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica sia subordinato al possesso del certificato di (generica) idoneità a tale pratica, impone di chiarire il significato della pratica sportiva non agonistica.

    Un’interpretazione letterale della norma induce a rendere necessario il certificato per l’attività praticata presso le società sportive affiliate, anche se ciò può sembrare strano per alcune attività apparentemente riconducibili alla categoria ludico-motoria, soprattutto ove svolte sotto l’egida degli Enti di Promozione sportiva.  

    La richiesta del certificato medico da parte di tutti gli enti sportivi affiliati alle Federazioni sportive Nazionali, agli Enti di promozione sportiva, nonché alle Discipline Sportive associate consente un’armonizzazione del sistema, nonché avalla l’eventuale richiesta di agevolazioni fiscali, da parte dell’ente, sul presupposto dello svolgimento di attività sportiva (anziché ludico-motoria).

    Merita, infine, di essere segnalato che il possesso della certificazione medica rappresenta non solo un efficace mezzo di tutela della salute dei praticanti, bensì anche l’unico strumento di esonero da responsabilità per il Presidente dell’associazione sportiva e/o il gestore degli impianti sportivi, considerata la nullità delle clausole di esonero da responsabilità e dell’autocertificazione sul proprio stato di salute sottoscritte dagli utenti degli impianti sportivi e/o dai praticanti attività sportiva non agonistica.

    Medici competenti al rilascio del certificato di idoneità alla pratica non agonistica sono: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, nonché i medici specialisti in medicina dello sport.

    Costi: il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dai medici di medicina generale, nella Regione Marche è gratuito per i cittadini che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che abbiano compiuto il sessantesimo.

    Il decreto Balduzzi, nella versione originaria, aveva disposto che l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica fosse subordinato all’effettuazione dell’elettrocardiogramma a riposo, nonché alla misurazione della pressione arteriosa; successivamente, muovendo dall’esigenza di non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, tale obbligatorietà è stata abrogata 

    Alla luce delle attuali disposizioni normative, i medici visitatori stabiliscono, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti, come l’elettrocardiogramma.

    Le successive modifiche apportate, alla fine dello scorso anno, al decreto Balduzzi, volte a reintrodurre l’obbligatorietà degli esami, incluso l’elettrocardiogramma, non sembrano, infatti, essere ancora entrate in vigore, considerata la necessità che siano preliminarmente approvate (con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità) le necessarie linee guida.

    3.  Attività di fitness

    Nonostante sia stata abolita la certificazione per l’attività ludico-motoria, intesa come attività praticata da “soggetti non tesserati alle  Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al  raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da  organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”, è necessario ricordare che la regolamentazione della materia del fitness è di competenza regionale.

    Nella Regione Marche, ad esempio, in virtù del Regolamento regionale 7 agosto 2013 n. 4 (“Disposizioni di attuazione della legge 2 aprile 2012 n. 5"), attualmente in vigore, sussiste l’obbligo della certificazione medica non agonistica anche per i soggetti non tesserati.

    Il regolamento regionale, volto a disciplinare i requisiti degli impianti ove si pratica l’attività di società e associazioni non affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive Associate, prescrive, tra l’altro, al Direttore tecnico di acquisire per ogni iscritto la certificazione medica di buona salute atta alla pratica sportiva non agonistica.

    È evidente che, seppure l’inosservanza di una simile prescrizione non sia sanzionata dal Regolamento, potrà costituire presupposto di responsabilità civile e/o penale nei confronti del Direttore tecnico qualora, a causa di tale omissione, si verifichino eventi lesivi gravi a carico di un utente dell’impianto, altrimenti evitabili. 

    Ad analoga conclusione si può pervenire riguardo l’ultima categoria introdotta dal Decreto Balduzzi, relativa ad attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe) patrocinate da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o da enti di promozione sportiva, cui partecipano soggetti non tesserati. Anche in tal caso, i praticanti, seppure non tesserati, devono sottoporsi ad un accurato controllo medico, comprendente una serie di accertamenti indicati all’art. 4 del decreto Balduzzi.

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      Barbara AGOSTINIS
      Barbara AGOSTINIS
      Avvocato esperto in diritto dello sport e dottore di ricerca in diritto civile. Svolge attività professionale anche in sede giurisdizionale nell’ambito del diritto sportivo. È stata titolare dell’insegnamento di Diritto dello Sport e di insegnamenti affini presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È componente del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (V sezione), è giudice del Tribunale disciplinare della I.A.A.F., nonché referente della Scuola dello Sport CONI Marche per l’area giuridica. È autrice di molteplici pubblicazioni (testi e articoli) in materia di diritto dello sport e diritto civile; relatrice a numerosi Convegni, anche di rilevanza internazionale, e corsi di perfezionamento universitari in diritto e giustizia, nonché diritto e fiscalità dello sport. Oltre a far parte del Comitato di Redazione Fiscosport, è socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (responsabile del Coordinamento Regione Marche).

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