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Home Approfondimenti 31 ottobre: termine ultimo per l’approvazione dei bilanci delle a.s.d.
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31 ottobre: termine ultimo per l’approvazione dei bilanci delle a.s.d.

Maria Cristina Dalbosco
Coordinamento Redazione
22 Ottobre 2020
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    Entro la fine del mese le a.s.d. sono chiamate a convocare e organizzare le assemblee: vediamo come

    Con un emendamento all’art. 35, d.l. 17 marzo 2020 n.18, in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia, la proroga al 31 ottobre 2020 per la tenuta delle assemblee per l’approvazione del bilancio, inizialmente riferita soltanto a Onlus, Odv e Aps iscritte ai rispettivi registri, è stata estesa anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e agli enti non commerciali in generale.

    Leggi anche:
    Biancamaria Stivanello, Assemblee prorogate al 31 ottobre (e più tempo per la rendicontazione del 5 per mille)

    Grazie a questa proroga le a.s.d. (e ogni altra associazione, culturale o ricreativa) hanno potuto derogare ai termini previsti per legge, o regolamento o statuto per l’approvazione del bilancio/rendiconto, e rinviare pertanto le assemblee.

    La norma (l’art. 35 sopra citato, al comma 3 – esteso anche agli ENC dal comma 3-ter) si riferisce agli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricadeva all’interno del periodo emergenziale, vale a dire il periodo che andava dal 1 febbraio al 31 luglio 2020.

    Sempre il Decreto Cura Italia, all’art. 73 co. 4, ha previsto che associazioni, fondazioni e società, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, “possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente“, e fare ciò “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” (art. 73, comma 1).

    Ora, come è noto il periodo emergenziale è stato prorogato dapprima al 15 ottobre (con d.l. 30 luglio 2020, n. 83) e di recente (con d.l. 7 ottobre 2020, n. 125) al 31 gennaio 2021. Non solo: in questi giorni si stanno emanando nuovi provvedimenti che, per contrastare la diffusione dell’epidemia, comportano parziali limitazioni negli spostamenti e soprattutto riducono le possibilità di aggregazione delle persone.

    Non ha formato però oggetto di ulteriore proroga il termine per l’approvazione dei bilanci.

    Convocazione e svolgimento dell’assemblea entro il 31 ottobre

    Come devono comportarsi, dunque, le a.s.d. alle prese con questo – al momento non prorogato – adempimento, che, lo ricordiamo, è fondamentale per la vita dell’associazione?

    Perché fondamentale? Perché per usufruire dei benefici fiscali, gli enti non commerciali sono tenuti a redigere e approvare il bilancio entro il termine statutariamente previsto (generalmente i primi 4 mesi dell’esercizio sociale): lo dispongono sia l’art. 148 T.U.I.R (al comma 8, lett. d) sia l’art. 90 l. 289/2002 (al comma 18, lett. f), dove si stabilisce che gli statuti devono prevedere l’obbligo di “redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario”: il mancato rispetto di quest’onere determina, fra l’altro, il venire meno degli obblighi di democraticità e trasparenza, oltre alla non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità dei c.d. “corrispettivi specifici” prevista dall’art. 148 T.U.I.R.

    L’a.s.d. deve anzitutto predisporre il bilancio, e una volta che questo è stato redatto, presentarlo all’assemblea ordinaria, che lo dovrà appunto approvare entro il 31 ottobre 2020.

    Come organizzare convocazione e svolgimento delle assemblee? Il d.p.c.m. del 18 ottobre 2020 non fa espresso riferimento alle assemblee: vieta convegni e congressi e raccomanda lo svolgimento delle riunioni private con modalità a distanza. Soccorre la recentissima circolare del Min. Interno del 20 ottobre che specifica

    che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad
    esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..

    In conclusione: ad oggi le assemblee si possono

    • tenere in presenza,
    • anche se è fortemente raccomandato che si tengano in videoconferenza: opportunità, questa, concessa anche in assenza di specifiche indicazioni in statuto in forza della proroga dello stato di emergenza di cui abbiamo detto sopra, rispettando i criteri indicati nel Decreto Cura Italia.
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