Infatti, entro tale data, le a.s.d. che non figurano nell’elenco aggiornato del 5 per mille e che non hanno trasmesso nei termini previsti (cioè entro il 10 aprile 2025) la richiesta di accreditamento – oppure l’hanno inoltrata in modo non corretto – potranno comunque accedere al contributo relativo al 5 per mille 2025, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (previsto dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16).
Per poter usufruire di questa possibilità è necessario che:
- la domanda di accreditamento al 5 per mille venga trasmessa entro il 30 settembre 2025;
- entro lo stesso termine venga effettuato il versamento di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.
Resta fermo che i requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data della scadenza ordinaria, che quest’anno era il 10 aprile 2025.
È bene infine ricordare che sia la domanda di iscrizione al 5 per mille sia l’eventuale regolarizzazione tramite remissione in bonis riguardano esclusivamente le a.s.d. non ancora inserite nell’elenco permanente.
Per i dettagli sui requisiti richiesti e sulle modalità di presentazione delle domande si rimanda a questo approfondimento:
Il 5 per mille a favore delle a.s.d.: chi deve attivarsi e chi no entro il 10 aprile.






