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Newsletter > edizione : 32
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LA DISCIPLINA IVA DELLE LOCAZIONI E LE CESSIONI DI STRUTTURE SPORTIVE DOPO IL DECRETO BERSANI: SONO TANTI I DUBBI INTERPRETATIVI a cura del Dott. Stefano Andreani e del Dott. Luca Corvi
Il D.L. 223/2006, conv. in Legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) ha, fra mille altre disposizioni, modificato in maniera rilevante il regime IVA delle cessioni e locazioni degli immobili strumentali. Nel presente articolo affrontiamo la questione delle locazioni e cessioni degli immobili strumentali (palestre. piscine, ecc.) alle associazioni e società sportive, argomento che riteniamo di rilevante interesse. La prima circolare sull'argomento (Circ. 4/8/2006 n. 2006) non fornisce alcun chiarimento sulla particolare fattispecie di cui ci occuperemo, non ci resta quindi che tentare un'interpretazione logico-letterale, che quindi va considerata un primo tentativo di lettura della norma e non certo una guida all'applicazione corretta della stessa.Esaminiamo per prime le locazioni, argomento che sicuramente interessa una platea più vasta, e successivamente le cessioni, alle quali peraltro si applica una disciplina molto simile
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UNA FINESTRA SULLE ONLUS: Cause related marketing e O.n.l.u.s.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le operazioni di cause related marketing possono far perdere la natura di O.n.l.u.s.. La risoluzione del 16/02/2006 n. 30/E forse apre uno spiraglio. Nel 2002 un’impresa aveva sottoposto all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello chiedendo come potessero essere classificati i costi relativi ad una campagna di cause related marketing (c.r.m.) nella quale l’impresa commercializza un prodotto o promuove il proprio marchio, destinando parte del ricavato o una somma di denaro ad una O.n.l.u.s. affinché questa la finalizzi ad un particolare progetto. Alla O.n.l.u.s. viene chiesto in contropartita la concessione dell’uso del proprio marchio. Il pubblico in questo modo associa il prodotto commercializzato o il nome dell’impresa al sostegno della mission della O.n.l.u.s. ed è perciò più disposto ad acquistare i prodotti dell’impresa. Come si vedrà oltre
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SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’ A FAVORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO (2^ parte)
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. N. 428 e 429 del 19/1/1996 e 6958 del 1/8/1996 e) si ha: - pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini di un campo sportivo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti, striscioni ecc); - sponsorizzazione se tra promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico “abbinamento” (nome dello sponsor sulle maglie, borse ecc.). In tal caso si verifica una relazione di connessione con lo spettacolo stesso: l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio. Posizione, poi, ripresa e condivisa dall’amministrazione finanziaria con R. M.F. del 9/8/1999 n. 137/E, per l’assoggettamento di tali spese all’imposta sugli spettacoli. Ritornando alla disamina del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle spese di sponsorizzazione, va specificato che
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