Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il quesito posto consente di affrontare una modalità organizzativa che spesso viene poco utilizzata dai sodalizi sportivi costituiti sotto forma di associazione sportiva dilettantistica, ovvero la possibilità di svolgere attività corsistica e didattica senza far pagare ai soci un corrispettivo specifico per la partecipazione ai corsi, bensì la sola quota associativa; naturalmente, in questa fattispecie, la quota associativa non avrà un valore simbolico o comunque basso, ma dovrà consentire all’a.s.d. di rendere sostenibile la propria attività.
Ricordiamo che le quote associative non costituiscono un provento commerciale ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.p.r. 633/1972 e dell’art. 148, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R. in quanto non rappresentano corrispettivi specifici, o “contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”.
Al contrario, i corrispettivi specifici pagati a fronte del diritto a partecipare a particolari attività e corsi rappresentano attività decommercializzata: ovvero, vi è una prestazione particolare verso un socio, alla quale corrisponde il pagamento di uno specifico prezzo (sinallagma). Solo a queste ultime si applicherà l’esenzione IVA ex art. 10 a partire dal luglio 2024 e la recente normativa introdotta questa estate con l’art. 36-bis della legge n. 112 del 16 agosto 2023, di conversione del d.l. 75/2023 (sulle quali si vedano i recenti contributi di Stefano Andreani, L’esenzione IVA per l’attività sportiva (art. 36 bis d.l. 75/2023): fa così paura? e Giuliano Sinibaldi, La nuova esenzione IVA per l’attività sportiva).
La differenza tra operazioni decommercializzate e operazioni esenti può essere come di seguito schematizzata (per ulteriori dettagli v. i sopra citati articoli):
- le operazioni esenti sono “operazioni commerciali”
- le operazioni esenti non generano debito IVA
- a fronte dell’effettuazione non abituale di operazioni esenti è necessario aprire la partita IVA
- in presenza di partita IVA è obbligatoria la presentazione del modello unico e della dichiarazione IRAP
- le operazioni commerciali generano base imponibile IRES e IRAP
- in presenza di partita IVA può essere fatta l’opzione per l’applicazione della legge 398/1991, che prevede che sia imponibile il 3% dei ricavi commerciali (sui quali applicare le aliquote IRES e IRAP) e che vi siano importanti semplificazioni degli adempimenti IVA.
Le condizioni per cui le a.s.d. possano decommercializzare i corrispettivi sono, sul piano formale, che vengano inserite nello statuto le specifiche clausole previste dal comma 8 dell’art. 148 T.U.I.R. e dall’ultimo comma dell’art 4 del d.p.r. IVA (anch’esso abrogato dal 1 luglio 2024); a livello sostanziale che siano rispettati i principi di democraticità e uguaglianza degli associati e il divieto di distribuzione indiretta di utili.
È pertanto importante comprendere la distinzione tra il trattamento fiscale della quota associativa e quello del corrispettivo specifico, specialmente alla luce delle modifiche IVA in corso, relativamente a questo ultimo.
Nel quesito, viene chiesto se possa essere introdotta una doppia quota associativa, a scelta degli associati: quella base e quella “full” che consente l’accesso alla piscina.
Si ritiene che il maggiore importo rappresentato dalla quota “full” rappresenti in realtà un corrispettivo specifico, in quanto pagato “in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”; ciò a prescindere dal fatto che a fronte della diversificazione della quota associativa non vi sia alcuna distinzione dei diritti e doveri associativi per i soci, ovvero che rimanga inviolato il principio dell’uniformità del trattamento degli associati.
La qualificazione della “quota piscina” quale corrispettivo specifico dovrà pertanto essere inquadrata alla luce delle sostanziali modifiche in corso ai fini IVA.