Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La formulazione del quesito non sembra chiarire un aspetto, ovvero se le attività svolte nella palestra scolastica siano organizzate da un sodalizio sportivo dilettantistico.
Il riferimento al tesseramento all’Ente di promozione sportiva sembra invero fare propendere per una risposta affermativa.
La molteplicità di adempimenti previsti dalla normativa in materia di contrasto alla diffusione al COVID ha imposto la presenza di collaboratori che non trovano una precisa collocazione in ambito legislativo né di prassi.
L’individuazione delle figure di collaboratori sportivi è rimessa alle singole Federazioni sportive nazionali dalla circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro; avrebbe – altresì – potuto essere prevista dal legislatore “dell’emergenza”.
Nessuno organismo di riferimento sembra invero avere codificato una simile figura. Il vuoto non pare sia stato colmato nemmeno dal legislatore.
Nel silenzio normativo, l’interprete si trova a dovere offrire risposte concrete alle esigenze delle associazioni sportive, muovendo dalle disposizioni esistenti.
Il riferimento normativo è l’art. 67, comma 1, lett.m, T.U.I.R, secondo cui: “sono redditi diversi se non sono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni … nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche“.
È oltremodo evidente che ove l’ente che eroga le somme sia un sodalizio sportivo dilettantistico (aspetto non chiaro nella formulazione della domanda), resta da capire, ai fini del corretto inquadramento del collaboratore, se egli svolga un’attività, che possa (o meno) essere ritenuta esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.
A tal fine, è necessario procedere con ordine. Per potere comprendere se l’attività svolta sia un’attività sportiva è necessario verificare la riconducibilità della medesima ad una di quelle considerate tali dal CONI. L’ente esponenziale dello sport italiano (con una serie di delibere, la prima delle quali è stata emanata il 20 dicembre 2016) ha, infatti, redatto un elenco di attività, ritenute (le uniche) sportive, in grado di consentire l’iscrizione Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e la legittima percezione delle agevolazioni fiscali.
Ove una simile verifica dia esito positivo, è necessario verificare il presupposto del carattere dilettantistico (e non professionistico) dello sport; trattandosi di sodalizio affiliato ad un Ente di promozione sportiva, lo è sicuramente.
Infine, da ultimo, non certo per importanza, è doveroso cercare di capire se l’attività svolta dal collaboratore impegnato a fare rispettare gli obblighi imposti dalle misure di contenimento al COVID possa essere (o meno) ricondotta al concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.
Al riguardo, l’art. 35, comma 5, del D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n. 14, enuncia espressamente che:
“Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Successivamente all’entrata in vigore della disposizione appena citata, il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica” è stato ampliato anche nella prassi.
Dalla lettura della Risoluzione n. 38/E del 17/5/2010 dell’Agenzia delle Entrate, si evince che “L’intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – e quindi quello dei soggetti destinatari del regime di favore – eliminando di fatto il requisito del collegamento fra l’attività sportiva resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva“. Analogo, il contenuto della circolare n.18 del 9/11/09 dell’Enpals, ai sensi della quale “non assume alcuna rilevanza che le attività siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali“.
La spettanza delle agevolazioni a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni competitive è stata recepita anche nel diritto applicato, dalla giurisprudenza. Significativa, in tal senso, è la decisione della Cass. 3184/14 muove dal presupposto secondo cui “per sport va comunemente intesa – secondo quanto è dato leggere dalla Carta Sportiva Europea del Consiglio d’Europa – qualunque forma di attività fisica che ha quale finalità l’espressione ed il miglioramento della condizione fisica e mentale con la promozione della socializzazione ovvero con il conseguimento di risultati a tutti i livelli… L’art.35 L.149/09 è una norma interpretativa che elimina il dubbio perpetuatosi nella prassi circa l’applicabilità dell’esenzione solo a quelle attività funzionali a manifestazioni sportive dilettantistiche… è sufficiente, ai fini dell’esenzione, solo che vi sia un esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali tutte quelle non aventi carattere professionistico … ricomprese in una delle funzioni indicate (formazione, didattica preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica). Poiché manca una nozione giuridica dell’attività sportiva dilettantistica è evidente che anche la didattica (la formazione o l’assistenza) applicata ad una attività amatoriale sganciata da future manifestazioni sportive o gare …rientra nella categoria delle attività sportive fiscalmente esenti”.
L’ultimo pensiero sembra consentire l’applicazione delle disposizioni di favore al collaboratore – verosimilmente assistente alla didattica – utilizzato per il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del COVID.
La possibilità di tesserare il collaboratore con la qualifica di istruttore, seppure sprovvisto di qualifiche e titoli necessari, deve essere valuata con la massima attenzione, soprattutto tenendo in considerazione la necessità di iscrivere i tecnici al Registro CONI. L’adempimento da ultimo citato presuppone normalmente il possesso di titoli rilasciati dall’organismo di affiliazione.
Alla luce di ciò, la qualifica con cui tesserare il collaboratore deve essere valutata in base alle previsioni dell’ente di affiliazione e coordinata con le eventuali prescrizioni imposte per l’iscrizione al Registro CONI, per essere certi che il tesseramento non comporti obblighi che rischierebbero di non essere rispettati al momento dell’iscrizione.