Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Passando al quesito, è vero che allo scioglimento il patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluto “ad ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilità“, come recita l’art. 148, VIII comma, del T.U.I.R., ma è patrimonio residuo ciò che appunto residua dopo che sono stati pagati i debiti.
L’associazione potrà quindi vendere i beni mobili e col ricavato pagare i debiti, o accordarsi per dare beni ai creditori invece di pagare con danaro.
L’unica cosa alla quale deve essere prestata grande attenzione è che questa alienazione, per danaro o in pagamento di debiti, non possa essere considerata, in sede di verifica, distribuzione di utili o devoluzione del patrimonio a terzi.
È un problema che di solito non si pone, perché il valore di beni mobili usati è di norma modesto, mentre i debiti al momento della chiusura sono spesso ben superiori, ma se vendo a un socio un impianto stereo a 100 euro, o se dò il medesimo impianto in pagamento a un istruttore, magari socio o addirittura consigliere, che vanta un credito di 100 euro, qualche critica potrebbe essere sollevata.
Ma, ripetiamo, purtroppo di norma quando si chiude perché non ce la si fa a tenere aperti, quello che il valore dei beni di proprietà sia superiore quello dei debiti, è proprio un caso raro …