La presentazione della dichiarazione sostitutiva
Entro il prossimo 30 giugno
- le a.s.d. che nel 2020 si sono iscritte per la prima volta nell’elenco dei beneficiari e
- le a.s.d. già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo l’invio della precedente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
devono provvedere – a pena di decadenza dal beneficio – all’invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) che attesti il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco.
Si tratta di una dichiarazione che deve essere redatta dal legale rappresentante dell’associazione presente nelle liste del 5 per mille e che va compilata utilizzando il modello in pdf scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
All’atto dell’iscrizione la procedura rende inoltre disponibile il modulo di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi, con le informazioni fornite dagli interessati al momento della domanda di iscrizione.
Ricordiamo che è fondamentale allegare alla dichiarazione una fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive, pena l’esclusione dal beneficio.
Dichiarazione e copia del documento di identità vanno inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (o in alternativa a mezzo PEC) all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata (a questo link si trova l’elenco delle Direzioni Regionali CONI).
Remissione in bonis
Ricordiamo infine che l’inosservanza di questo adempimento può essere sanata purché vi si provveda entro il 30 settembre 2020 versando una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).