Questo obbligo coinvolge quindi tutte le associazioni sportive che abbiano richiesto, oltre al codice fiscale, anche la partita IVA, dunque in pratica quasi tutte le associazioni.
Diventa quindi importante una gestione più strutturata della contabilità, se ancora non si è provveduto.
L’invio di questi dati avrà una cadenza annuale e, salvo ulteriori deroghe, dovrà essere effettuata entro il 29 aprile di ciascun anno (entro sessanta giorni dalla scadenza della presentazione della comunicazione dei dati IVA), con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007).
In caso di omissione della presentazione degli elenchi, sono previste sanzioni amministrative pesanti, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, sanzioni previste anche in caso di comunicazione di dati errati o parzialmente omessi.
Sembra comunque che sarà possibile applicare il cosiddetto istituto del “ravvedimento operoso” e, quindi, reinviare tali elenchi al fine di correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte.
I dati che dovranno essere inseriti negli elenchi clienti e fornitori riguardano l’indicazione anagrafica dei clienti e dei fornitori con evidenziazione del codice fiscale, nonché l’importo complessivo delle operazioni effettuate (note di variazione comprese), con evidenza dell’imponibile, dell’imposta e delle operazioni esenti o non imponibili.
Per l’anno 2006 l’obbligo riguarderà, per le fatture emesse, solo per i clienti titolari di partita IVA, per essere esteso a tutta la clientela a partire dai dati del 2007. Per i fornitori, invece, occorrerà comunicare solamente le operazioni in regime IVA.
Relativamente al codice fiscale, occorre ricordare che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non sempre la partita IVA corrisponde al codice fiscale. Pertanto le associazioni che emettono fattura dovranno provvedere per tempo a raccogliere i dati mancanti, in modo da non trovarsi impreparati alla scadenza.
E’ possibile, inoltre, che un provvedimento dell’agenzia entrate preveda specifici differimenti per particolari categorie, tra le quali potrebbero rientrare le associazioni sportive in regime di Legge 398/1991, già esonerate dalla dichiarazione Iva e dalla comunicazione dei dati Iva e già sottoposte ad un controllo puntuale sul territorio da parte della SIAE.